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Consultazione 2025/42: Legge federale sull’imposizione separata delle vincite da giochi in denaro al domicilio fiscale al momento dell’ottenimento del risultato (attuazione mo. Zanetti 23.3701) · 4 pagine
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Legge federale «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 33a cpv. 1 lett. b
1Le persone assoggettate all’imposta alla fonte conformemente all’articolo 32 capoverso 1 sono tassate secondo la procedura ordinaria ulteriore se:
b. dispongono di sostanza e proventi non imponibili alla fonte; non sono tassate secondo la procedura ordinaria ulteriore per i proventi da prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza e per le vincite ai giochi in denaro imposte separatamente secondo l’articolo 11 capoverso 3 e 3bis.
3. Legge federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva5
Art. 29 cpv. 3
3 L’istanza può essere presentata prima:
a. in presenza di uno dei seguenti motivi:
1. cessazione dell’assoggettamento,
2. scioglimento di una persona giuridica,
3. fallimento,
4. vincite ai giochi in denaro soggette a imposizione separata secondo l’articolo 38a6 LIFD.
b. qualora conseguenze particolarmente rigorose lo giustifichino.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.