Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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vendo lo sviluppo di varie applicazioni delle tecnologie nucleari (generazione di energia, radioprotezione, smaltimento delle scorie o medicina nucleare) e studiando le tecnologie per l’utilizzo della fusione come fonte di energia. Con l’iniziativa faro Destination Earth, il programma Europa Digitale mira a sviluppare un modello digitale ad alta precisione della Terra («gemello digitale») che possa essere utilizzato per modellare, monitorare e simulare i fenomeni naturali, i pericoli e le attività umane associate.
Partecipando al pacchetto Orizzonte la Svizzera contribuirà all’Agenda 2030 globale e a obiettivi nazionali come l’utilizzo sostenibile delle risorse e la protezione del clima.
Erasmus+
Erasmus+ è uno strumento importante a livello europeo per la promozione delle competenze nello sviluppo sostenibile. La priorità è data ai progetti che servono a sviluppare competenze, metodi e innovazioni corrispondenti. Così facendo vengono rafforzati anche i relativi obiettivi della politica svizzera ERI a favore della piazza economica svizzera.
2.8.10 Aspetti giuridici dell’elemento del pacchetto
2.8.10.1 Costituzionalità dell’Accordo
L’EUPA si basa sull’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)496, secondo il quale gli affari esteri competono alla Confederazione. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’Assemblea federale è responsabile dell’approvazione dei trattati internazionali, a meno che il Consiglio federale non sia responsabile della loro conclusione per legge o per trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 LParl497 e art. 7a cpv. 1 LOGA498). L’EUPA non è un trattato internazionale per il quale il Consiglio federale è autorizzato, in virtù di una legge o di un trattato internazionale approvato dall’Assemblea federale, alla conclusione autonoma.
L’articolo 12 capoverso 13 dell’EUPA prevede l’obbligo per la Svizzera di cooperare con la Procura europea (EPPO). La Svizzera ha già questa possibilità di cooperare in base all’articolo 1 capoverso 3terdella legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (RS 351.1); tuttavia, l’obbligo di cooperare in base al diritto internazionale è un nuovo dovere che non rientra nella delega di competenze al Consiglio federale di cui all’articolo 31 LPRI e all’articolo 8 LCMIF. Inoltre, non esiste alcuna base giuridica formale che consenta al Consiglio federale di concludere trattati internazionali in vista della conclusione del Protocollo EU4Health.
Infine, l’EUPA non è un trattato internazionale di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a capoverso 2 LOGA ed è pertanto soggetto all’approvazione dell’Assemblea federale.
496Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999, RS 101.
497RS 171.10
498Legge del 21 marzo 1997sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, RS