Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Nell’EUPAè stato stabilito che l’applicazione provvisoria durerà al massimo fino a fine 2028. Se, nel quadro del pacchetto Svizzera-UE, l’EUPAnon dovesse essere accolto dal Parlamento o dal popolo, il Consiglio federale dovrà comunicare all’UE il termine dell’applicazione provvisoria. Il Consiglio federale deciderà la data di fine dell’applicazione provvisoria non appena sarà stato emesso l’eventuale decreto negativo del Parlamento oppure quando sarà nota la data della votazione popolare dalla quale potrebbe emergere un risultato negativo. Nel prendere la decisione, l’Esecutivo terrà conto della situazione di chi ha fatto domanda per i contributi UE. Allo scopo di poter concludere i contratti con i ricercatori svizzeri per l’anno in questione, l’UE dovrebbe poter usare, con le giuste tempistiche, i contributi obbligatori già versati dalla Svizzera al momento della mancata approvazione. A tal fine è necessario che l’EUPA possa ancora essere applicato per un certo periodo dopo la data di un eventuale non approvazione del medesimo. In seguito, per la Svizzera non vi saranno ulteriori obblighi finanziari.

Non è prevista la partecipazione al protocollo EU4Health durante l’applicazione provvisoria dell’EUPA.

Prima dell’applicazione provvisoria il Consiglio federale consulta le commissioni competenti per la politica estera del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati (art. 152 cpv. 3bisLParl).

2.8.10.6 Aspetti giuridici particolari del testodi attuazione

2.8.10.6.1 Subordinazione al freno alle spese

Secondo l’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., i contributi obbligatori a Orizzonte Europa sottostanno al freno alle spese, come stabilito nel decreto federale del 16 dicembre 2020. Secondo l’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., i fondi chiesti per l’associazione a Erasmus+ richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera, dato che la disposizione implica nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi.

2.8.10.6.2 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale

Secondo l’articolo 64 capoverso 1 Cost., alla luce della sua responsabilità politica, la Confederazione promuove la ricerca scientifica e l’innovazione502. Conformemente all’articolo 61a Cost. la Confederazione e i Cantoni provvedono insieme nell’ambito delle rispettive competenze a un’elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero. La partecipazione della Svizzera al pacchetto Orizzonte e al programma Erasmus+ non cambierà la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni.

2.8.10.6.3 Conformità alla legge sui sussidi

L’articolo 5 della legge del 5 ottobre 1990 (SuG)503 sui sussidi obbliga il Consiglio federale a riesaminare tutti i sussidi almeno ogni sei anni e a riferire al Parlamento sui

502 Diritto amministrativo federale svizzero, Diritto dell’istruzione, della cultura e delle lingue, volume XI, Markus Metz, n. marg.13.

503 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità, RS 616.1.