Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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2.8.10.2 Costituzionalità della legislazione di attuazione e delle misure di accompagnamento

La competenza della Confederazione nell’ambito della cooperazione internazionale e della mobilità nel settore della formazione si basa sugli articoli 54 e 66 Cost. Conformemente all’articolo 61a Cost., la Confederazione e i Cantoni promuovono la qualità e la permeabilità dello spazio formativo svizzero. La competenza dell’Assemblea federale per il presente decreto di finanziamento deriva dall’articolo 167 Cost. Ai sensi dell’articolo 7 LCMIF, i fondi sono autorizzati come limiti di spesa o crediti d’impegno per un periodo pluriennale. La base giuridica per le spese è costituita dall’articolo 4 capoverso 1 lettere a e c LCMIF.

2.8.10.3 Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera

L’EUPA e i protocolli disciplinano la partecipazione della Svizzera ai programmi dell’UE.

La Svizzera non ha obblighi internazionali in conflitto con la sua partecipazione alle misure dell’UE nel settore della ricerca e dell’innovazione (Orizzonte Europa, programma Euratom, ITER, programma Europa digitale).

Il nostro Paese non ha obblighi internazionali in conflitto con la sua associazione a Erasmus+.

Non esistono neppure obblighi internazionali della Svizzera in conflitto con EU4Health.

2.8.10.4 Forma dell’atto

Ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati internazionali sono soggetti a referendum facoltativo se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali. Secondo l’articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 2002499 sul Parlamento (LParl), contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono importanti le disposizioni che dovrebbero essere emanate sotto forma di legge federale sulla base dell’articolo 164 capoverso 1 Cost.

L’EUPA contiene importanti disposizioni di legge. Ciò riguarda in particolare l’articolo 12 capoverso 13 EUPA che obbliga la Svizzera a collaborare con la Procura europea (EPPO). Il decreto federale che approva l’accordo è pertanto soggetto a referendum facoltativo ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. (a tal proposito, si vedano anche le varianti al n. 4.1).

499 RS 171.10