Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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gurare l’esercizio della rete come unità giuridica separata, devono adeguare l’organizzazione nel suo complesso, in modo che l’esercizio della rete sia completamente separato dal punto di vista organizzativo dalle altre unità aziendali. Insieme alla disgiunzione dei GRD cambiano anche i ruoli nel servizio universale: il GRD non può rimanere fornitore del servizio universale. Tuttavia, poiché il compito è semplicemente trasferito all’interno dell’azienda non è necessaria una riassegnazione dei comprensori. Per i Cantoni e le città si prevedono pochi cambiamenti anche in relazione a Swissgrid; gli attuali fornitori di energia in mano pubblica possono rimanere azionisti di Swissgrid.

In linea di principio i GRD non potranno essere proprietari di impianti di stoccaggio o di infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica e gestirli.

In caso di allacciamento alla rete, i costi di allacciamento e le altre condizioni di allacciamento, perlomeno la metodologia corrispondente, sono stabiliti dalla ElCom. Attualmente sono i Cantoni e i Comuni a disciplinare questi aspetti; i compiti saranno trasferiti alla ElCom al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore dell’Accordo. Pur comportando cambiamenti una tantum, questo trasferimento rientra nella competenza federale ai sensi dell’articolo 91 Cost.

Per quanto riguarda la direttiva 2018/2001 (direttiva sulle energie rinnovabili, RED II), al fine di evitare forti ripercussioni sui Cantoni, nel quadro dei negoziati sono stati esclusi dall’Accordo numerosi settori, per esempio quello degli edifici. Allo stesso modo, malgrado la Svizzera segua lo stesso orientamento, non sono recepite le prescrizioni della RED II concernenti la pianificazione del territorio e le procedure di autorizzazione per gli impianti che producono da fonti rinnovabili, per esempio riguardanti i termini e la ponderazione degli interessi. La Svizzera deve piuttosto disporre di norme comparabili e può quindi mantenere le norme vigenti.

Inoltre, l’Accordo non contiene prescrizioni concernenti il rilascio di concessioni per l’energia idroelettrica né mette in discussione il canone d’acqua. L’Accordo stabilisce altresì in maniera esplicita che la Svizzera può determinare autonomamente le condizioni per l’utilizzo delle proprie risorse energetiche, compresa l’energia idroelettrica. Pertanto il nuovo Accordo elettrica non riguarda in modo specifico i Cantoni, i Comuni e le regioni di montagna con infrastrutture energetiche basate in larga misura sull’energia idroelettrica. Con il potenziamento degli scambi di energia elettrica e l’integrazione della Svizzera nel mercato interno dell’energia elettrica dell’UE aumenta inoltre il valore dell’energia idroelettrica svizzera.

In linea di principio, nell’elaborazione dei loro programmi di promozione, i Cantoni e i Comuni che incentivano l’installazione di impianti per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili sono tenuti a rispettare le norme relative agli incentivi della RED II. A seconda dell’attuazione, si tratta ad esempio dei programmi di promozione cantonali o delle attività proprie dei Cantoni nell’utilizzo delle energie rinnovabili. Se un sostegno previsto costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 13 paragrafo 1 dell’Accordo, occorre tenere conto anche delle disposizioni concernenti gli aiuti di