Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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• Art. 42 cpv. 1, frase introduttiva

Il capoverso 1 corrisponde in larga misura a quello vigente fino a quel momento. Sono apportate solamente modifiche redazionali dovute alla separazione tra il settore del gas e quello dell’energia elettrica e all’applicabilità del REMIT.

La sezione 9 riguarda sia il settore del gas che quello dell’energia elettrica.

Poiché l’articolo 18 REMIT lascia un certo margine di manovra alla Svizzera per quanto riguarda l’attuazione di un regime di sanzioni penali, quelle esistenti finora devono continuare a essere applicate sia agli operatori del gas che a quelli dell’energia elettrica.

Conformemente all’articolo 21 bis paragrafo 2 REMIT, entro il 1° giugno 2025 la Commissione valuta l’efficacia dell’introduzione di sanzioni penali da parte degli Stati membri per casi intenzionali e gravi di abusi sui mercati dell’energia all’ingrosso dell’Unione e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Nella relazione si possono proporre misure appropriate, inclusa anche una proposta legislativa.

• Art. 44, cpv. 1, frase introduttiva, e lett. a e c, cpv. 3 e 4

L’articolo 44 corrisponde in larga misura a quello vigente fino a quel momento. Sono inserite solamente aggiunte dovute alla separazione tra il settore del gas e quello dell’energia elettrica e all’applicabilità del REMIT.

• Art. 45 cpv. 1, frase introduttiva

L’articolo 45 corrisponde in larga misura a quello vigente fino a quel momento. Sono inserite solamente aggiunte dovute alla separazione tra il settore del gas e quello dell’energia elettrica e all’applicabilità del REMIT.

2.11.9 Ripercussioni dell’elemento del pacchetto

2.11.9.1 Ripercussioni per la Confederazione

L’Accordo sull’energia elettrica comporta un onere aggiuntivo. Di seguito sono illustrate le ripercussioni per il personale e le finanze della Confederazione. Il Consiglio federale esaminerà a tempo debito il fabbisogno di risorse indicato e provvederà affinché l'eventuale fabbisogno supplementare di personale sia coperto con le risorse proprie della Confederazione.

2.11.9.1.1 Ripercussioni finanziarie

Dall’entrata in vigore dell’Accordo sull’energia elettrica, la Svizzera dovrà versare un contributo finanziario annuo alle attività dell’ACER. Il contributo finanziario è costituito da un contributo alle spese d’esercizio e da una quota di partecipazione. Il contributo alle spese d’esercizio si basa sul budget annuo dell’ACER (p. es. nel 2024: 33 mio. fr.) ridotto del 15 per cento, poiché con l’Accordo la Svizzera non partecipa alle attività nel settore del gas, e moltiplicato per il rapporto tra il PIL svizzero e quello dell’UE (nel 2023 circa il 4,75 %). La quota di partecipazione corrisponde al 4 per