Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/51: Revisione dell’ordinanza contro l’inquinamento fonico · 3 pagine
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Diritto in vigore Avamprogetto
Art. 31 cpv. 1bise 2 Art. 31 cpv. 1bise 2
1bisNei locali sensibili al rumore, gli impianti di ventilazione controllata e gli impianti di raffrescamento devono garantire, di giorno e di notte, un clima adeguato con le finestre chiuse, in particolare per quanto riguarda l’afflusso di aria fresca, la temperatura e il rumore.
2 Se i provvedimenti di cui al capoverso 1 non permettono di rispettare i valori limite 2 Se non è possibile rispettare le esigenze di cui all’articolo 22 capoversi 1 e 2 letteraa d’immissione, l’autorizzazione di costruire può essere accordata solo se esiste un della legge per il rumore prodotto dagli aeromobili o per al massimo il dieci per cento interesse preponderante per la costruzione dell’edificio e se l’autorità cantonale è delle unità abitative di grandi complessi residenziali, il rilascio di autorizzazioni di consenziente. costruire è consentito eccezionalmente se esiste un interesse preponderante per la
costruzione dell’edificio e se l’autorità cantonale è consenziente. Se viene concessa una deroga, devono essere installati un impianto di ventilazione controllata e un impianto di raffrescamento
Art. 31a Disposizioni speciali per gli aeroporti con traffico di velivoli grandi Art. 31a
1 In prossimità di aeroporti sui quali circolano velivoli grandi, i valori di Abrogato
pianificazione e i valori limite d’immissione secondo l’allegato 5 numero 222 sono
rispettati durante le ore notturne se:
a. dalle ore 24 alle 6 non è prevista alcuna attività aerea;
b. i locali sensibili al rumore sono protetti contro il rumore esterno e interno
almeno secondo le esigenze maggiorate in materia di isolamento acustico
previste dalla norma SIA 181 del 1° giugno 200636 della Società svizzera
degli ingegneri e degli architetti; e
c. le camere da letto:
1. dispongono di una finestra che si chiude automaticamente tra le ore 22 e le
24 e si può aprire automaticamente nelle restanti ore, e
2. sono concepite in modo da garantire un clima adeguato dei locali.
2 Al momento della delimitazione o dell’urbanizzazione di zone edificabili, l’autorità
competente provvede affinché le esigenze di cui al capoverso 1 lettere b e c siano
definite in modo vincolante per i proprietari fondiari.
3 L’UFAM emana raccomandazioni per l’esecuzione del capoverso 1 lettera c. A tal
fine, tiene conto delle norme tecniche determinanti.