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Consultazione 2025/52: Ordinanza sulle armi (OArm) · 6 pagine
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Ordinanza sulle armi «%ASFF_YYYY_ID»
Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OArm)
Modifica del…
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 2 luglio 20081 sulle armi è modificata come segue:
Art. 3 Parti essenziali di armi
(art. 1 cpv. 2 lett. a e 4 cpv. 3 LArm)
Sono considerate parti essenziali di armi:
a. nelle pistole:
1. l’impugnatura; se questa non contiene componenti rilevanti per il funzionamento: l’alloggiamento del grilletto,
2. la culatta,
3. la canna;
b. nelle rivoltelle:
1. il telaio,
2. la canna,
3. il tamburo;
c. nelle armi da fuoco portatili:
1. il castello di culatta, se del caso le parti superiore e inferiore del medesimo,
2. la culatta, se del caso il porta otturatore e la testa della culatta,
3. la canna;
d. negli ordigni militari per il lancio con effetto dirompente:
1. il dispositivo di puntamento,
2. il contenitore di lancio o il tubo di lancio.
1 RS 514.541
2025-... «%ASFF_YYYY_ID»