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Consultazione 2025/52: Ordinanza sulle armi (OArm) · 6 pagine

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Ordinanza sulle armi «%ASFF_YYYY_ID»

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OArm)

Modifica del…

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 2 luglio 20081 sulle armi è modificata come segue:

Art. 3 Parti essenziali di armi

(art. 1 cpv. 2 lett. a e 4 cpv. 3 LArm)

Sono considerate parti essenziali di armi:

a. nelle pistole:

1. l’impugnatura; se questa non contiene componenti rilevanti per il funzionamento: l’alloggiamento del grilletto,

2. la culatta,

3. la canna;

b. nelle rivoltelle:

1. il telaio,

2. la canna,

3. il tamburo;

c. nelle armi da fuoco portatili:

1. il castello di culatta, se del caso le parti superiore e inferiore del medesimo,

2. la culatta, se del caso il porta otturatore e la testa della culatta,

3. la canna;

d. negli ordigni militari per il lancio con effetto dirompente:

1. il dispositivo di puntamento,

2. il contenitore di lancio o il tubo di lancio.

1 RS 514.541

2025-... «%ASFF_YYYY_ID»