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Consultazione 2025/52: Ordinanza sulle armi (OArm) · 6 pagine
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Ordinanza sulle armi «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 6 Armi confondibili con armi da fuoco
(art 4 cpv. 1 lett. f e g LArm)
Armi ad aria compressa o a CO2, imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air sono confondibili con armi da fuoco quando replicano queste ultime in maniera talmente esatta che uno specialista non è in grado di riconoscere la differenza a prima vista.
Art. 18 cpv. 2 lett. b
2Se non vi sono indizi contrari, l’alienante è autorizzato a presupporre l’assenza di un motivo d’impedimento se l’acquirente:
b. presenta un’autorizzazione eccezionale o un permesso d’acquisto per un’arma il cui rilascio risale a meno di due anni.
Art. 23 cpv. 5
5Al raggiungimento della maggiore età occorre restituire al proprietario l’arma consegnata a titolo di prestito oppure presentare entro tre mesi una domanda per il rilascio di un’autorizzazione eccezionale o di un permesso d’acquisto di armi oppure concludere un contratto scritto.
Art. 34 cpv. 1tere 1quater
1terNon è necessario presentare una prova di cui al capoverso 1bisse gli oggetti sono introdotti nel territorio svizzero al fine di metterli in offerta a una determinata asta, fiera o manifestazione analoga. L’Ufficio centrale Armi può vincolare l’autorizzazione eccezionale a oneri e condizioni.
1quaterex cpv. 1ter
Art. 58 lett. h n. 2
L’Ufficio centrale Armi svolge in particolare i compiti seguenti:
h. gestisce le seguenti banche dati:
2. la banca dati delle richieste (DANTRAG) (art. 59a).
Art. 61 cpv. 1bise 3bis
1bisex cpv. 1a
3bisIl Servizio federale di sicurezza di fedpol può accedere ai dati del sistema d’informazione comune armonizzato sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco per mezzo di una procedura di richiamo al fine di adempiere i propri compiti sanciti dalla legge federale del 21 marzo 19972 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.
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2 RS 120