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Consultazione 2025/53: Modifica del Codice civile (Iscrizione dell’autorità parentale nei registri degli abitanti) · 3 pagine
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Codice civile svizzero «%ASFF_YYYY_ID»
2. Legge del 23 giugno 20068 sull’armonizzazione dei registri
Art. 6 lett. kbis
Per ogni persona residente o dimorante, i registri degli abitanti contengono almeno i dati sui seguenti identificatori e caratteristiche:
kbis. per i minori, l’autorità parentale;
Art. 8a Iscrizione dell’autorità parentale sulla base di un fatto di stato civile I servizi competenti per la tenuta dei registri degli abitanti iscrivono il disciplinamento dell’autorità parentale sulla base dei seguenti fatti di stato civile loro comunicati:
a. nascita;
b. riconoscimento del figlio;
c. matrimonio, se contratto dopo la nascita del figlio comune;
d. adozione di un figlio;
e. decesso di uno o entrambi i genitori.
Art. 14 cpv. 1 primo periodo
1I Cantoni e i Comuni mettono gratuitamente a disposizione dell’Ufficio federale i dati di cui all’articolo 6, ad eccezione della lettera kbis.
III
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.