Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/57: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2026 · 47 pagine
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Pacchetto di ordinanze nel settore ambientale, primavera 2026 OI
- Bisogna prevedere l’obbligo per l’UFAM di pubblicare annualmente i dati comunicati (AG, BE, Berna, BL, EZV-OW, GALL, CCA, REAL, SG, SO, UCS, Thun, Zeba).
- I documenti devono poter essere pubblicati anche in forma non aggregata (ASL, BirdLife, CIEL, EA ECCO, KYMA, Trash Hero, WWF).
Due partecipanti respingono la disposizione (Leggetrasparenza.ch, scienceindustries). Il nuovo obbligo di informare comporta un onere burocratico sproporzionato ed è difficilmente attuabile dal punto di vista tecnico, soprattutto nel settore farmaceutico. Inoltre, è necessario attendere la regolamentazione dell’UE (scienceindustries).
Art. 22 cpv. 1 «Termine e contenuto dell’obbligo di informare per le persone assoggettate all’obbligo di ripresa»
Dieci partecipanti approvano pienamente il capoverso (BL, Emmi, JU, SO, SG, STRID, SVUG, swisscleantech, VSMR, ASIR).
24 partecipanti sono favorevoli con proposte di modifica (ASL, Berna, BirdLife, CIEL, Durabilitas, EA ECCO, EZV-OW, economiesuisse, GALL, Greenpeace, CI CDS, KYMA, CCA, Köniz, Nestlé, REAL, UCS, Swissmem, Thun, Trash Hero, VD, Vetrum, WWF, Zeba). Di seguito vengono riportate le principali proposte di modifica.
- Il volume, il peso, il materiale, il tipo e il luogo di riciclaggio devono essere comunicati per un monitoraggio nazionale del settore e dell’ambiente (ASL, BirdLife, CIEL, Durabilitas, EA ECCO, EZV-OW, Greenpeace, KYMA, REAL, Thun, Trash Hero, Vetrum, WWF).
- Viene sottostimato l’onere legato all’analisi, perché molte imprese non dispongono di questi dati (CI CDS, Köniz, VD).
- Si deve poter delegare l’obbligo di informare alle organizzazioni settoriali e bisogna allungare i termini (economiesuisse, Nestlé, Swissmem).
Un partecipante respinge l’articolo, poiché gli elevati oneri amministrativi per gli imballaggi fanno lievitare i prezzi dei prodotti e l’onere per le PMI è eccessivo (SARS).
Art. 22 cpv. 2 «Termine e contenuto dell’obbligo di informare per gli operatori del riciclaggio»
Cinque partecipanti approvano pienamente l’articolo (STRID, Swissmem, swisscleantech, VSMR, ASIR).
39 partecipanti approvano il capoverso con proposte di modifica (AG, ASL, BE, Berna, BL, BS, BirdLife, CIEL, CE CH, Durabilitas, EA ECCO, Emmi, EZV-OW, GALL, Greenpeace, GR, CI CDS, JU, KYMA, CCA, McDonald’s, PRS, RecyPac, REAL, SG, SO, UCS, SRF, TG, Thun, TI, Trash Hero, Vetrum, VD, VS, SVUG, Swiss Recycle, swisscleantech, WWF, Zeba). Di seguito vengono riportate le principali proposte di modifica.
- Deve essere comunicata anche la quantità di materiale riciclato prodotta. L’UFAM deve mettere a disposizione appositi modelli digitali per l’adempimento dell’obbligo di informare e pubblicare annualmente in forma aggregata le quantità di materiali da imballaggio ripresi e riciclati, nonché i Paesi in cui avviene il riciclaggio (AG, BE, BL, BS, GR, JU, CCA, SG, SO, TG, TI, VD, VS).
- Devono essere pubblicati anche il tasso di raccolta e le quote di riciclaggio e di recupero effettiva, e le materie plastiche devono essere indicate separatamente almeno per PET, PE, PP, PS, PVC e imballaggi per bevande (Berna, GALL, UCS, Zeba).
- Devono essere indicati anche i volumi e i materiali compositi, i sistemi degli imballaggi riutilizzabili e di riutilizzo devono essere registrati statisticamente e vanno effettuati controlli indipendenti (ASL, BirdLife, CIEL, CE CH, Durabilitas, EA ECCO, Greenpeace, KYMA, Trash Hero, Vetrum, WWF).
- La ripartizione per polimeri deve essere eliminata (Emmi, CI CDS, McDonald’s, PRS, RecyPac, SRF, Swiss Recycle).
- Devono essere comunicati anche flussi secondari come per esempio l’HDPE (SVUG).