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Consultazione 2025/57: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2026 · 11 pagine
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Ordinanza sugli imballaggi
(OI)
del
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 30a lettera b, 30b, 30d capoverso 7, 32abis, 35i, 39 capoverso 1 e 46 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 19831 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb), nonché in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19952 sugli
ostacoli tecnici al commercio (LOTC),
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
La presente ordinanza disciplina:
a. i requisiti per l’immissione sul mercato degli imballaggi;
b. la ripresa degli imballaggi e il loro smaltimento;
c. il finanziamento dello smaltimento degli imballaggi in vetro.
Art. 2 Definizioni
Nella presente ordinanza si intende per:
a. imballaggi e componenti di imballaggi: prodotti fabbricati con diversi materiali e destinati alla ricezione, alla protezione, all’uso, alla fornitura o alla presentazione di merci;
b. imballaggi riutilizzabili: imballaggi previsti per essere utilizzati nuovamente;
c. imballaggi non riutilizzabili: imballaggi previsti per un singolo utilizzo;
d. imballaggi per bevande: imballaggi per alimenti liquidi destinati a essere bevuti;
1 RS 814.01
2 RS 946.51
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