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Consultazione 2025/57: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2026 · 11 pagine

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Ordinanza sugli imballaggi

(OI)

del

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 30a lettera b, 30b, 30d capoverso 7, 32abis, 35i, 39 capoverso 1 e 46 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 19831 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb), nonché in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19952 sugli

ostacoli tecnici al commercio (LOTC),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

La presente ordinanza disciplina:

a. i requisiti per l’immissione sul mercato degli imballaggi;

b. la ripresa degli imballaggi e il loro smaltimento;

c. il finanziamento dello smaltimento degli imballaggi in vetro.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

a. imballaggi e componenti di imballaggi: prodotti fabbricati con diversi materiali e destinati alla ricezione, alla protezione, all’uso, alla fornitura o alla presentazione di merci;

b. imballaggi riutilizzabili: imballaggi previsti per essere utilizzati nuovamente;

c. imballaggi non riutilizzabili: imballaggi previsti per un singolo utilizzo;

d. imballaggi per bevande: imballaggi per alimenti liquidi destinati a essere bevuti;

1 RS 814.01

2 RS 946.51

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