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Consultazione 2025/60: Strategia multicanale per l’informazione, l’allerta e l’allarme alla popolazione · 2 pagine
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2Sono competenti per le sirene fisse e mobili ad eccezione del sistema di attivazione a distanza delle sirene.
3Il Consiglio federale fissa gli standard minimi in relazione alle sirene fisse e mobili.
Art. 16a Punti di raccolta d’urgenza
1I Cantoni gestiscono dei punti di raccolta d’urgenza.
2L’UFPP li sostiene nel coordinamento.
Art. 17 cpv. 3
Abrogato
Art. 24 Sistemi per l’allerta e l’allarme e per la diffusione di informazioni e
istruzioni di comportamento
1La Confederazione si assume i costi per i sistemi di cui all’articolo 9.
2I Cantoni si assumono i costi per le sirene fisse e mobili di cui all’articolo 16 capoverso 2.
3I gestori di impianti d’accumulazione si assumono i costi per l’esercizio e la manutenzione del sistema di attivazione a distanza dell’allarme acqua. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
II
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Qualora entro il … risulti che il termine di referendum è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2029.