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Consultazione 2025/8: 20.490 n Iv. pa. Hurni. Industria farmaceutica e medicina. Maggiore trasparenza! · 3 pagine

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LATer (Obbligo di dichiarare le relazioni d’interesse) «%ASFF_YYYY_ID»

c. su partecipazioni di tali aziende in propri studi medici, proprie farmacie o proprie organizzazioni.

2Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo di cui al capoverso 1:

a. per agenti terapeutici che comportano rischi esigui; o

b. se la partecipazione in aziende è minima.

Minoranza I (Weichelt, Crottaz, Gysi Barbara, Marti Samira, Piller Carrard, Porchet, Roth David, Wyss)

Art. 57 cpv. 1

1Le persone che prescrivono, dispensano, usano o che a tale scopo acquistano agenti terapeutici nonché le organizzazioni che impiegano tali persone sono tenute a informare in modo adeguato la loro clientela sulle seguenti relazioni d’interesse:

a. le partecipazioni che detengono in aziende che fabbricano o smerciano agenti terapeutici, nonché le partecipazioni di tali aziende nei propri studi medici, nelle proprie farmacie o nelle proprie organizzazioni;

b. i contratti di acquisto con persone o aziende che fabbricano o smerciano agenti terapeutici;

c. le prestazioni ricevute a titolo gratuito da persone o aziende che fabbricano o smerciano agenti terapeutici;

d. i contributi per scopi di aggiornamento e di perfezionamento professionale ricevuti da persone o aziende che fabbricano o smerciano agenti terapeutici;

e. le partecipazioni a progetti di ricerca nonché a sperimentazioni precliniche e cliniche in Svizzera e all’estero;

f. i contratti di sponsorizzazione con persone o aziende che fabbricano o smerciano agenti terapeutici; oppure

g. i contratti di partecipazione agli utili con persone o aziende che fabbricano o smerciano agenti terapeutici.

Minoranza II (Crottaz, Gysi Barbara, Marti Samira, Piller Carrard, Porchet, Roth David, Weichelt, Wyss)

Art. 57 cpv. 1–3

1Le persone che prescrivono, dispensano, usano o che a tale scopo acquistano agenti terapeutici nonché le organizzazioni che impiegano tali persone sono tenute a dichiarare nel registro di cui al capoverso 2 le seguenti relazioni d’interesse:

a. le partecipazioni che detengono in aziende che fabbricano o smerciano agenti terapeutici, nonché le partecipazioni di tali aziende nei propri studi medici, nelle proprie farmacie o nelle proprie organizzazioni;

b. i contratti di acquisto con persone o aziende che fabbricano o smerciano agenti terapeutici;