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Consultazione 2025/8: 20.490 n Iv. pa. Hurni. Industria farmaceutica e medicina. Maggiore trasparenza! · 3 pagine
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LATer (Obbligo di dichiarare le relazioni d’interesse) «%ASFF_YYYY_ID»
c. le prestazioni ricevute a titolo gratuito da persone o aziende che fabbricano o smerciano agenti terapeutici;
d. i contributi per scopi di aggiornamento e di perfezionamento professionale ricevuti da persone o aziende che fabbricano o smerciano agenti terapeutici;
e. le partecipazioni a progetti di ricerca nonché a sperimentazioni precliniche e cliniche in Svizzera e all’estero;
f. i contratti di sponsorizzazione con persone o aziende che fabbricano o smerciano agenti terapeutici; oppure
g. i contratti di partecipazione agli utili con persone o aziende che fabbricano o smerciano agenti terapeutici.
2L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) tiene un registro elettronico pubblicamente accessibile per la dichiarazione delle relazioni d’interesse di cui al capoverso 1. Può incaricare terzi di tenere il registro.
3Il Consiglio federale disciplina i dettagli del registro, in particolare i requisiti relativi al trattamento dei dati, il contenuto e la qualità, nonché le modalità di iscrizione.
Art. 58 capoverso 5 primo periodo
5I Cantoni notificano all’Istituto o all’UFSP, a seconda delle competenze, tutti gli avvenimenti, le conoscenze e le contestazioni constatati nell’ambito delle loro attività di sorveglianza. …
Art. 87 cpv. 1 lett. i
1È punito con la multa fino a 50 000 franchi chiunque intenzionalmente:
i. viola l’obbligo di dichiarare le relazioni d’interesse di cui all’articolo 57.
II
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.