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Consultazione 2025/83: Strategia in materia di politica di sicurezza della Svizzera 2026 · 60 pagine
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Strategia in materia di politica di sicurezza della Svizzera 2026 [Progetto posto in consultazione]
Obiettivo 9: Esercito pronto alla difesa
L’esercito è equipaggiato, istruito e dotato di personale sufficiente e sul lungo periodo in modo tale che possa contribuire a un effetto deterrente (dissuasione) credibile e possa difendere la Svizzera in modo autonomo il più a lungo possibile. Sfrutta la cooperazione internazionale per aumentare la propria capacità di difesa e fornisce ai partner controprestazioni rilevanti in termini di formazione e impiego.
Obiettivo 10: Difesa in cooperazione
In caso di attacco armato, la Svizzera è in grado di difendersi insieme ai propri partner.
Per la difesa in cooperazione, l’interoperabilità, ovvero la capacità di collaborare, è un presupposto fondamentale che deve essere elaborato e sviluppato. Si ottiene grazie allo sviluppo delle forze armate, attraverso standard a livello di istruzione, materiali, sistemi e processi e con la cooperazione nell’ambito di esercitazioni e impieghi. L’interoperabilità è particolarmente importante a livello di condotta, di scambio di informazioni di intelligence, di azioni congiunte nello stesso settore d’impiego, ad esempio nella protezione dello spazio aereo e nelle operazioni speciali, di ciberdifesa e di logistica. Gli standard militari in Europa sono definiti prevalentemente dalla NATO. L’Esercito svizzero sta ampliando da anni la sua interoperabilità e in diversi settori ha raggiunto un solido grado di capacità di cooperazione, in particolare nelle Forze aeree, nelle forze speciali e nel Comando Ciber. Anche gli altri settori dell’esercito dovranno continuare a migliorare la loro interoperabilità.
Criteri di riferimento per un attacco armato
I cambiamenti in atto nell’ambito delle forme di conflitti e la vulnerabilità dello Stato, della società e dell’economia rendono sempre più labili i confini tra tensioni elevate e un conflitto armato. Le autorità politiche devono comunque valutare se determinate azioni contro la Svizzera rappresentano un attacco armato. Questa constatazione determina in che misura la Svizzera può collaborare con altri Stato o organizzazioni per la propria difesa militare. In caso di attacco armato contro la Svizzera, il diritto di neutralità non si applica.
La prassi in materia di diritto internazionale ha sviluppato criteri per l’interpretazione del concetto di «conflitto armato». Per l’applicazione in un caso concreto sono tuttavia necessari criteri di riferimento.21 Ad esempio, un avversario può raggiungere i propri obiettivi con le forze armate sferrando un attacco a tappeto e aperto e ricorrendo alla forza militare, come attraverso
21 Secondo la prassi e la giurisprudenza del diritto internazionale, si presume che si tratti di un attacco armato quando la violenza è esercitata su scala relativamente ampia, è di gravità sufficiente e ha un impatto significativo su elementi essenziali dello Stato bersaglio, come la sua popolazione o le infrastrutture rilevanti per la sicurezza. Per determinare quali azioni possano costituire un attacco armato, si fa riferimento in particolare alla risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla definizione di aggressione (A/RES/3314). Secondo questa risoluzione, ad esempio, l’invasione di forze armate o il bombardamento del territorio straniero costituiscono casi classici di atto di aggressione che in caso di elevata intensità possono essere considerati attacchi armati. Anche una serie di atti di violenza minori può essere considerata nel suo insieme come un attacco armato. Un atto di aggressione o un uso della forza non deve necessariamente essere compiuto con mezzi cinetici o meccanici o con armi.