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Consultazione 2025/83: Strategia in materia di politica di sicurezza della Svizzera 2026 · 60 pagine

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Strategia in materia di politica di sicurezza della Svizzera 2026 [Progetto posto in consultazione]

un attacco terrestre o un attacco con armi a lunga gittata. In alternativa, o in vista di un simile attacco, può però anche pregiudicare infrastrutture centrali per il funzionamento della condotta statale, dei processi economici e della vita sociale. A tale scopo può ricorrere a diversi mezzi dei conflitti ibridi che vanno dai ciberattacchi fino alle azioni di sabotaggio perpetrate con forze speciali.

Nel suo Rapporto sulla politica di sicurezza 201622, il Consiglio federale ha stabilito che, fatte salve le normative di diritto internazionale, si è in presenza di un conflitto armato e l’esercito può essere impiegato per la difesa, quando si tratta di una minaccia concreta che mette a repentaglio l’integrità territoriale, l’intera popolazione o l’esercizio dei pubblici poteri, duratura nel tempo, estesa a tutto il Paese e di intensità tale da poter essere combattuta soltanto con mezzi militari.

Dal 2016 la situazione di politica di sicurezza – le minacce e i pericoli come pure le condizioni e le vulnerabilità tecnologiche dello Stato e della società – sono cambiate considerevolmente. Per tenere conto delle mutate circostanze, è necessario aggiornare i criteri di riferimento per stabilire quando si è in presenza di un attacco armato. L’attenzione non deve concentrarsi tanto sull’estensione temporale e territoriale della minaccia, quanto piuttosto sull’entità dei danni. A causa dell’interconnessione digitale dei sistemi e delle infrastrutture critiche, anche attacchi limitati a livello territoriale e nel tempo possono causare danni ingenti.

Alla luce delle possibilità di attacco sempre più diversificate e della minore differenziazione tra pace e conflitto, criteri fissi o esatti rimangono inefficaci. Sono invece più utili criteri di riferimento concreti in grado di fornire alle autorità un aiuto interpretativo nella valutazione dell’esistenza di un attacco armato. Questi sono:

§ è stato compiuto un attacco su vasta scala e aperto, oppure

§ un attacco di questo tipo è imminente, oppure

§ sono stati compiuti diversi attacchi concordati tra di loro (ad es. diversi ciberattacchi o

azioni di sabotaggio contro funzioni critiche dello Stato e della società).

Per la Svizzera le conseguenze dell’attacco o della somma degli attacchi devono o dovrebbero provocare danni materiali e umani considerevoli, compromettere in modo significativo la sua sovranità, violare la sua integrità territoriale, impedire la fornitura di servizi essenziali o compromettere il sufficiente funzionamento dello Stato, dell’economia o della società. Nella valutazione occorre tenere conto della rapidità d’azione dei mezzi di attacco.

Se gli Stati limitrofi della Svizzera subiscono un attacco armato da parte dello stesso attore che compie anche attacchi ibridi contro la Svizzera, ciò costituisce un ulteriore criterio di riferimento per la presenza di un attacco armato.

22 FF 2016 6979.