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Consultazione 2025/83: Strategia in materia di politica di sicurezza della Svizzera 2026 · 60 pagine
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Strategia in materia di politica di sicurezza della Svizzera 2026 [Progetto posto in consultazione]
anticipare gli sviluppi riguardanti la politica di sicurezza e la politica estera e le relative conseguenze sulle risorse digitali, il Consiglio federale ha istituito un gruppo di lavoro interdipartimentale che avrà anche il compito di aggiornare costantemente la panoramica generale sui lavori delle autorità federali volti a rafforzare la sovranità digitale e coordinare le misure.
M13 Applicazione di controlli all’esportazione, sanzioni e verifiche degli investimenti
La Svizzera dovrà svolgere controlli all’esportazione per prevenire la proliferazione di armi di distruzione di massa e dei relativi sistemi vettori e un uso abusivo all’estero delle tecnologie sviluppate e dei beni prodotti in Svizzera. I controlli all’esportazione di beni a duplice impiego, militari e nucleari saranno coordinati con i suoi principali partner commerciali in seno agli organi multilaterali. Tra questi rientrano controlli di merci, tecnologie e software. La Svizzera si impegnerà per un’attuazione efficace dei controlli all’esportazione e per il loro ulteriore sviluppo coordinato a livello internazionale, così da impedire eventuali elusioni e colmare le lacune che potrebbero insorgere a causa dei progressi tecnologici.
In un messaggio del dicembre 202330 sono state create le basi per l’introduzione di verifiche degli investimenti. Con la legge sulla verifica degli investimenti dovrebbe essere possibile impedire le acquisizioni, se rischiano di compromettere o minacciare l’ordine pubblico e la sicurezza della Svizzera. L’attenzione è rivolta alla verifica delle acquisizioni di imprese svizzere che operano in settori particolarmente critici da parte di investitori esteri controllati da uno Stato. I settori particolarmente critici riguardano, tra l’altro, le reti elettriche e la produzione di energia elettrica, l’approvvigionamento idrico, le infrastrutture sanitarie, di telecomunicazione e di trasporto come pure i beni utilizzabili a fini civili e militari e i beni d’armamento.
M14 Creazione di sicurezza della conoscenza
Le misure nell’ambito della «sicurezza della conoscenza» o della «knowledge security» riducono al minimo il rischio di fughe indesiderate di conoscenze, impediscono acquisizioni di tecnologie problematiche dal punto di vista della politica di sicurezza, riconoscono la ricerca dualuse non divulgata e limitano le dipendenze critiche da materiali di ricerca e infrastrutture. La Confederazione farà ricorso a un gruppo di lavoro interdipartimentale per analizzare le sfide poste dalla cooperazione internazionale nel campo della ricerca e per sviluppare risposte adeguate, in particolare dal punto di vista geopolitico, tecnologico, giuridico e legato alla mobilità. Per supportare gli attori che operano nei settori della formazione, della ricerca e dell’innovazione nella gestione dei rischi, ha già elaborato delle raccomandazioni senza limitare l’autonomia delle istituzioni. A tale scopo, i dipartimenti competenti dovranno curare scambi regolari con il mondo scientifico.
30 FF 2024 124.