Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/85: Messagio concernente la promozione della oiazza economica negli anni 2028–2031 · 71 pagine

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sono valutate periodicamente. In caso di necessità, i servizi offerti da S-GE vengono inoltre adeguati e sviluppati.

Promozione della piazza economica

Per insediarsi in un nuovo Paese, le imprese hanno bisogno di informazioni, ad esempio per quanto riguarda il sistema fiscale, il diritto del lavoro o il mercato dei capitali. Non tutte le imprese possono farsi carico dei costi necessari per procurarsi questo tipo di informazioni. Per tali casi il mercato non offre servizi adeguati o quanto meno non in misura sufficiente. Senza attività di promozione, la piazza economica svizzera non godrebbe della necessaria visibilità all’estero e diminuirebbe quindi il numero di insediamenti di imprese straniere a forte valore aggiunto. In ragione della ripartizione federale delle competenze in materia di promozione economica, le misure finanziate dalla Confederazione sono complementari alle attività dei Cantoni. La portata finanziaria di questo strumento è precisata al numero 5.3.2. La Confederazione e i Cantoni hanno incaricato S-GE dell’attuazione operativa della promozione della piazza economica svizzera. Insieme stabiliscono le direttive strategiche per S-GE e assicurano un controlling efficace riguardo agli obiettivi concordati, garantendo quindi un utilizzo efficiente dei fondi stanziati. Per i compiti di vigilanza e le attività strategiche di base riguardanti la promozione della piazza economica, la SECO impiega circa 1,5 equivalenti a tempo pieno. L’efficacia e l’appropriatezza della promozione della piazza economica, come pure le prestazioni dei soggetti che la attuano, sono valutate periodicamente. In caso di necessità, il mandato di prestazioni viene adeguato e sviluppato.

Politica a favore delle PMI

Il credito d’impegno destinato al finanziamento delle attività di governo elettronico a favore delle PMI per gli anni 2028–2031 non è un sussidio e non rientra pertanto nel campo di applicazione della legge federale del 5 ottobre 199065 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu). Per questa ragione, non viene trattato in questa sede.

65 RS 616.1