Progetti posto in consultazione
Consultazione 2025/88: Pacchetto di ordinanze agricole 2026 · 96 pagine
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Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 2 novembre 20221 sui miglioramenti strutturali è modificata come segue:
Art. 13 cpv. 1
1I crediti di investimento devono essere rimborsati al più tardi entro 20 anni, il credito di investimento per l’aiuto iniziale al più tardi entro 14 anni dopo il pagamento finale. Il termine inizia dopo il primo pagamento parziale.
Art. 31 cpv. 2bise 4
2bisI richiedenti coniugati o in unione domestica registrata devono confermare, congiuntamente al loro partner, di essere consapevoli dei rischi e delle conseguenze finanziarie dell’investimento e di aver provveduto adeguatamente al fine di tutelarsi dalle conseguenze di un decesso, di un’invalidità e di un divorzio o di uno scioglimento dell'unione domestica registrata.
4Concerne soltanto il testo francese
Art. 52 cpv. 2
2Il Cantone trasmette all’UFAG la richiesta di parere corredata dei documenti necessari e dei dati pertinenti tramite il sistema d’informazione secondo l’articolo 17 dell’ordinanza del 23 ottobre 20132 sui sistemi d’informazione e i servizi digitali nella filiera agroalimentare (OSIAgr).
1 RS 913.1
2 SR 919.117.71
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