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Consultazione 2025/88: Pacchetto di ordinanze agricole 2026 · 96 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 30Fedlex · Progetto

Ordinanza sui miglioramenti strutturali «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 71, rubrica (concerne soltanto il testo tedesco), nonché cpv. 6 e 7

6Gli interessi negativi maturati ai sensi del capoverso 3 lettera b sono a carico dei Cantoni.

7Se la liquidità del Fondo di rotazione non è più garantita, i crediti di investimento e i termini per il rimborso possono essere ridotti. L’UFAG stabilisce in quale misura ridurre i crediti di investimento. Può ridurre le aliquote massime e i termini di un terzo al massimo.

Art. 72 cpv. 1 e 2

1L'UFAG può richiedere la restituzione dei fondi federali non utilizzati superiori al fondo cassa massimo nella media di un anno e:

a. assegnarli a un altro Cantone purché questi ne comprovi il bisogno; oppure

b. trasferirli nel fondo di rotazione di cui articolo 17 dell’ordinanza del 26 novembre 20033 concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura, purché il Cantone ne comprovi il bisogno e fornisca la corrispettiva prestazione; oppure

c. utilizzarli per versare contributi ai sensi della presente ordinanza.

2Il fondo cassa massimo ammonta alla metà dei crediti di investimento concessi mediamente dal corrispettivo Cantone nei tre anni precedenti.

II

La presente ordinanza entra in vigore il ….

… In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, ...

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

3 RS 914.11