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Consultazione 2025/88: Pacchetto di ordinanze agricole 2026 · 96 pagine
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Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OMSC)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 26 novembre 20031 concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura è modificata come segue:
Art. 14 cpv. 1
1I mutui devono essere rimborsati al più tardi entro 20 anni, quelli concessi in virtù della cessazione della gestione dell’azienda al più tardi entro 10 anni dopo il pagamento finale. Il termine inizia dopo il primo pagamento parziale.
Art. 17 cpv. 2 frase introduttiva, 4 e 5
2Esso notifica all’UFAG entro il 10 gennaio, tramite il sistema d’informazione di cui all’articolo 17 dell’ordinanza del 23 ottobre 20132 sui sistemi d’informazione e i servizi digitali nella filiera agroalimentare, i seguenti saldi al 31 dicembre dell’esercizio contabile precedente corredati dei documenti pertinenti:
4Gli interessi negativi maturati ai sensi del capoverso 2 lettera c sono a carico dei Cantoni.
5Se la liquidità del Fondo di rotazione non è più garantita, gli aiuti per la conduzione aziendale e i termini per il rimborso possono essere ridotti. L’UFAG stabilisce in quale misura ridurre gli aiuti per la conduzione aziendale. Può ridurre le aliquote massime e i termini di un terzo al massimo.
1 RS 914.11
2 RS 919.117.71
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