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Consultazione 2025/88: Pacchetto di ordinanze agricole 2026 · 96 pagine

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O. concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 18 Richiesta di restituzione e nuova ripartizione dei fondi federali

1L'UFAG può richiedere la restituzione dei fondi federali non utilizzati superiori al fondo cassa massimo nella media di un anno e:

a. assegnarli a un altro Cantone purché questi ne comprovi il bisogno; oppure

b. trasferirli nel Fondo di rotazione di cui articolo 71 dell’ordinanza del 2 novembre 20223 sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura, purché il Cantone ne comprovi il bisogno.

2Il fondo cassa massimo ammonta alla metà dei mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale concessi mediamente dal corrispettivo Cantone nei tre anni precedenti.

3Il termine di disdetta è di tre mesi.

II

La presente ordinanza entra in vigore il ….

… In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, ...

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

3 RS 913.1