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Consultazione 2025/88: Pacchetto di ordinanze agricole 2026 · 96 pagine

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Ordinanza sui pagamenti diretti «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 17 cpv. 1

1La protezione del suolo deve essere garantita mediante una copertura ottimale del suolo e misure atte a evitare il deterioramento chimico e fisico del suolo.

Art. 18 cpv. 7 lett. b e c

7I servizi cantonali competenti possono rilasciare autorizzazioni speciali di cui all’allegato 1 numero 6.3 per:

b. le applicazioni escluse secondo l’allegato 1 numero 6.2;

c. le applicazioni escluse nell’ambito delle norme PER di organizzazioni nazionali specializzate e d’esecuzione secondo l’allegato 1 numero 8.1.

Art. 25a cpv. 1

1Nell’ambito di progetti con i quali sono testate norme alternative in vista di un’evoluzione della PER, è possibile derogare a singole esigenze di cui agli articoli 13 e 14 nonché 16–25 a condizione che le norme siano almeno equivalenti dal profilo ecologico e il progetto abbia un accompagnamento scientifico.

Art. 35 cpv. 2

2Le piccole strutture all’interno di superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettere a–c, e–h e n danno diritto a contributi fino a concorrenza di una quota del 20 per cento al massimo della superficie. Per piccole strutture si intendono gruppi di arbusti, arbusti isolati, mucchi di rami, mucchi di strame, ceppaie, fossati umidi, stagni e pozze, superfici ruderali, cumuli di pietre, affioramenti rocciosi, muri a secco, massi e superfici prive di vegetazione.

Art. 47b cpv. 3 lett. a e 4

3Il contributo supplementare è versato se:

a. vengono attuate misure di protezione di cui all’articolo 10b capoverso 2 dell’ordinanza del 29 febbraio 19883 sulla caccia;

4Il piano di protezione del bestiame deve adempiere le esigenze di cui all’allegato 2 numero 3a. Deve essere approvato dal Cantone. Quest’ultimo verifica l’osservanza del piano.

Art. 55 cpv. 1 lett. h, i e k, 3 e 6

1Il contributo per la biodiversità è concesso per ettaro alle seguenti superfici per la promozione della biodiversità di proprietà o in affitto:

h. maggesi e strisce;

i. Abrogata

3 RS 922.01