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Consultazione 2025/88: Pacchetto di ordinanze agricole 2026 · 96 pagine

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Ordinanza sui pagamenti diretti «%ASFF_YYYY_ID»

k. Abrogata

3Per le seguenti superfici i contributi sono versati soltanto nelle seguenti zone o regioni:

a. superfici di cui al capoverso 1 lettera h: zona di pianura e collinare nonché zone di montagna I e II;

b. superfici di cui al capoverso 1 lettera o: regione d’estivazione e superfici d’estivazione nella regione di pianura e di montagna.

6Non vengono versati contributi per superfici utilizzate come zone di manovra per la gestione di superfici limitrofe; fanno eccezione le superfici di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettera g.

Art. 56 cpv. 1

1Per le superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettere a–h e j nonché per gli alberi di cui all’articolo 55 capoverso 1bislettera a sono versati contributi del livello qualitativo I.

Art. 57 cpv. 1

1Il gestore è tenuto a gestire in maniera corrispondente le superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 55 capoverso 1 per la seguente durata:

a. maggesi e strisce: per almeno un anno;

b. fasce di colture estensive in campicoltura: per almeno due anni;

c. tutte le altre superfici: per almeno otto anni.

Art. 58 cpv. 4 lett. a e abis, 4bis, 5, 7 e 9

4Sulle superfici per la promozione della biodiversità non devono essere utilizzati prodotti fitosanitari. Sono ammesse le seguenti applicazioni:

a. trattamenti pianta per pianta o puntuali in caso di piante problematiche; fanno eccezione terreni da strame e superfici sulle quali non è ammesso l’utilizzo di prodotti fitosanitari;

abis. applicazione di erbicidi basata sul rilevamento sulle superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettere a–c e g, a condizione che non si tratti di superfici di cui agli articoli 18a, 18b, 23c e 23d LPN4.

4bisNel quadro delle applicazioni di cui al capoverso 4 lettera abisnon sono ammessi erbicidi, laddove per l'applicazione del prodotto utilizzato siano prescritte determinate attrezzature. Possono essere impiegate soltanto attrezzature di cui all’allegato 1 numero 6.1a.1 testate e omologate da Agroscope per l’utilizzo su superfici per la promozione della biodiversità. Agroscope fissa un valore massimo per le specie vegetali trattate erroneamente, che non può essere superato.

4 RS 451