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Consultazione 2025/88: Pacchetto di ordinanze agricole 2026 · 96 pagine
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Ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino (Ordinanza sul vino)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 14 novembre 20071 sul vino è modificata come segue:
Art. 34bbisScheda contabile
1Le aziende di cui all’articolo 35 capoverso 3, anziché la contabilità di cantina secondo l’articolo 34b, possono tenere una scheda contabile nella quale devono registrare in particolare:
a. le entrate e le uscite;
b. i nomi dei fornitori e degli acquirenti commerciali;
c. i quantitativi suddivisi per annata, varietà e denominazione specifica;
d. ogni modifica del volume risultante da un trattamento dei prodotti vitivinicoli;
e. le perdite.
2Possono eseguirvi un’unica scrittura contabile per l’insieme delle vendite annuali in bottiglia:
a. per prodotto, corredate dei rispettivi giustificativi;
b. ai consumatori finali, per prodotto, in assenza di giustificativi.
3Forniscono i dati di cui all’articolo 29 capoversi 1 e 4 come mezzi di prova. Qualora per la designazione del vino venga utilizzato il nome di un’unità geografica secondo l’articolo 29 capoverso 1 lettera g, l’azienda deve poter comprovare all’organo di controllo la tracciabilità del vino.
4Le scritture contabili devono essere completate al più tardi il 31 dicembre di ogni anno. L’insieme delle registrazioni deve consentire di determinare:
a. le denominazioni e le designazioni;
1 RS 916.140
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