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Consultazione 2025/88: Pacchetto di ordinanze agricole 2026 · 96 pagine
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Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura
(OIEVFF)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura è modificata come segue:
Art. 9 cpv. 1 e 3
1Le merci menzionate nell’allegato 1 destinate all’esportazione devono essere conformi alle norme di commercializzazione stabilite nel regolamento dell’Unione europea (UE) di cui all’allegato 1 o riconosciute come conformi alle norme di commercializzazione ai sensi di tale regolamento. Esse sottostanno al controllo di conformità.
3L’UFAG può adeguare l’allegato 1 allo stato in vigore del regolamento dell’UE e designare le merci interessate.
Art. 20 cpv. 1
1L’UFAG affida ad un’organizzazione privata l’esecuzione del controllo di conformità delle merci alle norme di commercializzazione ai sensi del regolamento dell’UE di cui all’allegato 1.
Art. 24a
Abrogato
1 RS 916.121.10
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