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Consultazione 2025/88: Pacchetto di ordinanze agricole 2026 · 96 pagine

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Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura

(OIEVFF)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 1 e 3

1Le merci menzionate nell’allegato 1 destinate all’esportazione devono essere conformi alle norme di commercializzazione stabilite nel regolamento dell’Unione europea (UE) di cui all’allegato 1 o riconosciute come conformi alle norme di commercializzazione ai sensi di tale regolamento. Esse sottostanno al controllo di conformità.

3L’UFAG può adeguare l’allegato 1 allo stato in vigore del regolamento dell’UE e designare le merci interessate.

Art. 20 cpv. 1

1L’UFAG affida ad un’organizzazione privata l’esecuzione del controllo di conformità delle merci alle norme di commercializzazione ai sensi del regolamento dell’UE di cui all’allegato 1.

Art. 24a

Abrogato

1 RS 916.121.10

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