Progetti posto in consultazione
Consultazione 2025/88: Pacchetto di ordinanze agricole 2026 · 96 pagine
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Ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 22
I dati di cui agli articoli 13 e 16–21 vanno trasmessi elettronicamente tramite il portale ai sensi dell’articolo 1 capoverso 4 OSIAgr o tramite le interfacce di cui all’articolo 40 capoverso 1.
Art. 23 cpv. 2
2Devono trasmettere personalmente alla BDTA l’attribuzione di un simile incarico. A tal fine, devono indicare il numero del portale della persona incaricata.
Art. 61 cpv. 1 lett. a e b
1I seguenti compiti di Identitas AG sono finanziati dall’UFAG:
a. Abrogata
b. Abrogata
Allegato 1
4. Dati concernenti gli equidi
Per gli equidi devono essere trasmessi i seguenti dati:
h. al cambiamento del proprietario (cessione di proprietà):
1. numero del portale del precedente proprietario,
2. numero del portale del nuovo proprietario, se conosciuto.
i. al cambiamento del proprietario (ripresa di proprietà):
1. numero del portale del nuovo proprietario,
2. numero del portale del precedente proprietario.
k. all’identificazione di un animale:
3. numero del portale della persona che ha effettuato l’identificazione.
12. Ordinanza del 27 aprile 202234 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare
Art. 3 cpv. 3
3ARES o un servizio digitale secondo l’articolo 28a dell’ordinanza del 23 ottobre 201335 sui sistemi d’informazione e i servizi digitali nella filiera agroalimentare (OSIAgr) può essere inoltre utilizzato come interfaccia per la trasmissione dei dati di cui all’allegato 1 numero 2.3 dai sistemi d’informazione cantonali al sistema di valutazione e di analisi (art. 23).
Art. 12 cpv. 1