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Consultazione 2025/88: Pacchetto di ordinanze agricole 2026 · 96 pagine

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Ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 22

I dati di cui agli articoli 13 e 16–21 vanno trasmessi elettronicamente tramite il portale ai sensi dell’articolo 1 capoverso 4 OSIAgr o tramite le interfacce di cui all’articolo 40 capoverso 1.

Art. 23 cpv. 2

2Devono trasmettere personalmente alla BDTA l’attribuzione di un simile incarico. A tal fine, devono indicare il numero del portale della persona incaricata.

Art. 61 cpv. 1 lett. a e b

1I seguenti compiti di Identitas AG sono finanziati dall’UFAG:

a. Abrogata

b. Abrogata

Allegato 1

4. Dati concernenti gli equidi

Per gli equidi devono essere trasmessi i seguenti dati:

h. al cambiamento del proprietario (cessione di proprietà):

1. numero del portale del precedente proprietario,

2. numero del portale del nuovo proprietario, se conosciuto.

i. al cambiamento del proprietario (ripresa di proprietà):

1. numero del portale del nuovo proprietario,

2. numero del portale del precedente proprietario.

k. all’identificazione di un animale:

3. numero del portale della persona che ha effettuato l’identificazione.

12. Ordinanza del 27 aprile 202234 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare

Art. 3 cpv. 3

3ARES o un servizio digitale secondo l’articolo 28a dell’ordinanza del 23 ottobre 201335 sui sistemi d’informazione e i servizi digitali nella filiera agroalimentare (OSIAgr) può essere inoltre utilizzato come interfaccia per la trasmissione dei dati di cui all’allegato 1 numero 2.3 dai sistemi d’informazione cantonali al sistema di valutazione e di analisi (art. 23).

Art. 12 cpv. 1

34 RS 916.408

35 RS 919.117.71