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Consultazione 2025/88: Pacchetto di ordinanze agricole 2026 · 96 pagine

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Ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura «%ASFF_YYYY_ID»

3. Ordinanza del 10 settembre 200813 sull’emissione deliberata nell’ambiente

Art. 51 cpv. 4

4I servizi federali e cantonali competenti per l’esecuzione della presente ordinanza comunicano all’UFAM, su richiesta, i dati necessari; in particolare l’UFAG comunica i dati secondo l’ordinanza del 23 ottobre 201314 sui sistemi d’informazione e i servizi digitali nella filiera agroalimentare, l’ordinanza del 23 ottobre 201315 sui pagamenti diretti, l’ordinanza del 22 settembre 199716 sull’agricoltura biologica e l’ordinanza del 7 dicembre 199817 concernente l’analisi della sostenibilità nell’agricoltura.

4. Ordinanza del 16 dicembre 201618 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso

Art. 88 cpv. 1 (frase introduttiva)

1Le aziende che fabbricano, trasformano, trattano, depositano o trasportano derrate alimentari od oggetti d’uso che sono destinati all’esportazione e non adempiono le prescrizioni della legislazione svizzera sulle derrate alimentari devono notificare elettronicamente alla competente autorità cantonale di esecuzione:

5. Ordinanza del 27 maggio 202019 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso

Art. 14 cpv. 1

1Le autorità cantonali incaricate dei controlli della produzione primaria secondo le ordinanze di cui all’articolo 10 capoverso 1 provvedono affinché i risultati dei controlli di cui agli articoli 7 e 8 siano registrati o trasferiti nel sistema d’informazione per i dati sui controlli (Acontrol) di cui all’articolo 6 dell’ordinanza del 23 ottobre 201320 sui sistemi d’informazione e i servizi digitali nella filiera agroalimentare.

13 RS 814.911

14 RS 919.117.71

15RS 910.13

16RS 910.18

17 RS 919.118

18RS 817.02

19 RS 817.032

20 RS 919.117.71