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Consultazione 2025/88: Pacchetto di ordinanze agricole 2026 · 96 pagine
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Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica «%ASFF_YYYY_ID»
Allegato 2 (art. 2)
Concimi, preparati e substrati autorizzati
La sezione di testo che precede la tabella è sostituita dalla sezione di testo seguente:
I concimi devono essere autorizzati ai sensi dell’ordinanza del 1° novembre 2023 sui concimi (RS 916.171). Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza sui concimi.
La voce «*** Solo prodotti autorizzati in virtù dell’art. 11 dell’O del 10 gen. 2001 sui concimi (RS 916.171).»» è sostituita dalla voce seguente: «*** Calcolato senza materiale di copertura, prima del compostaggio e dell’aggiunta di acqua.».
La voce «**** Calcolato senza materiale di copertura, prima del compostaggio e dell’aggiunta di acqua.» è stralciata.
N. 2.2
2.2. Prodotti di origine organica o organo-minerale
Designazione Descrizione; requisiti in materia di composizione; condi-
zioni per l’uso
Inserire le seguenti voci in ordine alfabetico:
Fosfato di calcio Soltanto se proveniente da fanghi di depura-
zione. Autorizzazione secondo l’ordinanza sui concimi necessaria
Tappeti di fibre vegetali Fibre vegetali come fibre di canapa, fibre di lino
e fibre di cocco
Senza aggiunta di concimi, ammendanti del suolo o sostanze nutritive, additivi o leganti, fabbricati esclusivamente in modo meccanico
Soltanto come mezzo inerte per la produzione di germogli ai sensi dell’art. 10 cpv. 4 lett. c dell’ordinanza sull’agricoltura biologica
Se disponibili, devono essere utilizzati materiali di produzione biologica