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Consultazione 2025/99: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nel settore della radiocomunicazione mobile · 4 pagine

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Legge sulle telecomunicazioni «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 37b–37g inserire prima del titolo del capitolo 6

Art. 37b Impianti di radiocomunicazione mobile: procedura di autorizzazione

edilizia e di approvazione dei piani

Nella procedura di rilascio di un’autorizzazione edilizia o di approvazione dei piani per un impianto di radiocomunicazione mobile non viene verificato il rispetto delle disposizioni del diritto federale in materia di protezione ambientale circa la protezione dalle radiazioni non ionizzanti.

Art. 37c Impianti di radiocomunicazione mobile: notifica della messa in

servizio

1La messa in servizio di un impianto di radiocomunicazione mobile dev’essere noti- ficata all’autorità competente con almeno due mesi di anticipo; questo vale anche per la messa in servizio di un impianto di radiocomunicazione modificato, a condizione che la modifica abbia effetti ai sensi delle disposizioni del diritto federale in materia di protezione ambientale circa la protezione dalle radiazioni non ionizzanti.

2Qualora la messa in servizio sia urgentemente necessaria per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento, la notifica deve avvenire quanto più rapidamente possibile, al più tardi al momento della messa in servizio.

3L’esercente dell’impianto di radiocomunicazione mobile deve allegare alla notifica documenti contenenti informazioni tecniche relative alla messa in servizio.

Art. 37d Impianti di radiocomunicazione mobile: verifica della

documentazione, pubblicazione e messa in servizio

1L’autorità competente verifica, sulla base della documentazione ed entro i due mesi successivi alla notifica, il rispetto delle disposizioni del diritto federale in materia di protezione ambientale circa la protezione dalle radiazioni non ionizzanti. Nei casi di cui all’articolo 37c capoverso 2, la verifica avviene quanto più rapidamente possibile.

2Se, sulla base dei documenti, l’autorità competente constata che le disposizioni non sono rispettate, allora concede all’esercente dell’impianto di radiocomunicazione mo- bile un lasso temporale adeguato per stabilire o ripristinare la situazione giuridica le- gittima.

3Se, sulla base della documentazione, constata che le disposizioni sono rispettate, co- munica la propria decisione all’esercente dell’impianto di radiocomunicazione mo- bile; la decisione è pubblicata insieme alla documentazione verificata.

4A seguito della comunicazione di cui al capoverso 3, l’impianto di radiocomunica- zione mobile può essere messo in servizio o, nei casi di cui all’articolo 37c capo- verso 2, continuare ad essere esercitato. Altrimenti, l’impianto di radiocomunicazione mobile non può essere messo in servizio o, nei casi di cui all’articolo 37c capoverso 2, deve essere messo fuori servizio.