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Consultazione 2025/99: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nel settore della radiocomunicazione mobile · 4 pagine

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Fernmeldegesetz «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 37e Impianti di radiocomunicazione mobile: rimedi giuridici

1È possibile presentare ricorso contro la decisione di cui all’articolo 37d capoverso 3 entro 30 giorni dalla pubblicazione.

2Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 37f Impianti di radiocomunicazione mobile: vigilanza e sistema di

garanzia della qualità

1L’autorità competente sorveglia il rispetto delle disposizioni ai sensi del diritto fe- derale in materia di protezione ambientale circa la protezione dalle radiazioni non io- nizzanti.

2Si accerta che, ai fini dei controlli relativi al rispetto delle disposizioni, siano effet- tuati le misurazioni necessarie e altri chiarimenti. Può tenere conto dei rilevamenti effettuati da terzi.

3Se constata che le diposizioni non sono rispettate, chiede agli esercenti dell’impianto di radiocomunicazione mobile di adottare le misure necessarie al ripristino della si- tuazione giuridica legittima.

4Gli esercenti di impianti di radiocomunicazione mobile devono sorvegliare il ri- spetto delle disposizioni mediante un sistema di garanzia della qualità.

Art. 37g Impianti di radiocomunicazione mobile: disposizioni d’esecuzione Il Consiglio federale disciplina:

a. quali documenti devono essere presentati con la notifica di cui all’articolo 37c capoversi 1 e 2;

b. in quali casi devono essere effettuate misurazioni e altri chiarimenti ai sensi dell’articolo 37f capoverso 2 e quali sono i relativi requisiti;

c. i requisiti in merito al sistema di garanzia della qualità di cui all’articolo 37f capoverso 4.

Art. 51 Mancato rispetto dell’obbligo di notifica e di garanzia della qualità È punito con una pena pecuniaria chiunque:

a. mette in servizio un impianto di radiocomunicazione mobile senza previa no- tifica ai sensi dell’articolo 37c capoverso 1 o 2;

b. non gestisce alcun sistema di garanzia della qualità ai sensi dell’articolo 37f capoverso 4.

Art. 62 cpv. 1 e cpv. 1bis

1Il Consiglio federale provvede all’esecuzione della presente legge. Sono fatti salvi il capoverso 1bise le competenze della ComCom.

1bisL’esecuzione di cui agli articoli 37b–37f spetta ai Cantoni; l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) vigila sull’esecuzione. Qualora, ai sensi dell’articolo 41 capo-