Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/15: Revisione dell’ordinanza del DFI concernente gli elenchi dei Paesi secondo l’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso · 4 pagine
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4 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Gli obblighi di caratterizzazione per alcune derrate alimentari di origine animale fab- bricate con metodi dolorosi senza anestesia sono compatibili con gli obblighi interna- zionali della Svizzera, in particolare con l’Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio (GATT; RS 0.632.21), con l’Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (Ac- cordo TBT; RS 0.632.20), con l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comu- nità economica europea (Accordo di libero scambio; RS 0.632.401) e con l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agri- coli (Accordo agricolo; RS 0.916.026.81) (cfr. le considerazioni sul capitolo 6.1 del commento relativo alla modifica ODerr del 28 maggio 20251). Inoltre, l'obbligo di ca- ratterizzazione dei metodi dolorosi senza anestesia è stato negoziato come ecce- zione nell'ambito dei negoziati con l'Unione europea sugli Accordi bilaterali III (Ac- cordo sulla sicurezza alimentare) ed è quindi compatibile anche con il futuro accordo con l'UE.
L’integrazione dell’ordinanza sugli elenchi dei Paesi per le derrate alimentari con i Paesi con un divieto corrispondente non modifica la compatibilità con gli impegni internazio- nali della Svizzera. In particolare, va notato che non vi è alcuna discriminazione tra i Paesi che presentano le stesse condizioni, in quanto questi vengono inseriti negli elen- chi dal DFI direttamente o su richiesta, se soddisfano le condizioni (art. 7 dell’ordinanza sugli elenchi dei Paesi per le derrate alimentari).
1 RU 2025 369