Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/15: Revisione dell’ordinanza del DFI concernente gli elenchi dei Paesi secondo l’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso · 4 pagine
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1 Situazione iniziale
Il 16 giugno 2021 il Parlamento ha accolto la mozione 20.4267 «Dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati» della CSEC-S, attuata tramite una modifica dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr; RS 817.02) entrata in vigore il 1° luglio 2025. Questa prevede che alcune derrate alimentari di cui all’alle- gato 2 ODerr fabbricate con il metodo menzionato nello stesso allegato debbano es- sere contrassegnate di conseguenza.
Ai sensi dell’articolo 36 capoverso 5 ODerr, il DFI emana gli elenchi di Paesi che vietano legalmente i metodi di produzione elencati nell’allegato 2 ODerr. Tali derrate alimentari non devono essere caratterizzate con l’indicazione corrispondente di cui all’allegato 2 se sono state fabbricate secondo il diritto vigente del Paese in questione.
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ha analizzato i dati relativi alle importazioni delle derrate alimentari interessate negli ultimi cinque anni e ha contattato direttamente i principali Paesi d’importazione per verificare se i metodi di fabbricazione sono stati vietati per legge. È tuttavia possibile presentare in qualsiasi momento una richiesta all’USAV al fine di inserire un Paese nei rispettivi elenchi indi- cando le disposizioni di legge pertinenti, che prevedono un divieto esplicito di uno o più metodi oppure consentono solo i metodi con anestesia.
L’USAV ha ricevuto il riscontro di dieci dei 18 Paesi contattati. È stata condotta una verifica delle disposizioni di legge pertinenti per accertare il divieto del metodo e, in particolare, se il metodo senza anestesia interessato è vietato per legge. In caso di divieto esplicito, il Paese è stato incluso nell’allegato corrispondente della presente or- dinanza.
2 Commento ai singoli articoli
Il sottotitolo di tutti gli allegati è stato precisato in modo che sia chiaro, senza ulteriori spiegazioni, che nei Paesi elencati vige un divieto per il metodo interessato e che le derrate alimentari importate da questi Paesi sono esenti dall’obbligo di dichiarazione.
Allegato 1
Nell’elenco dei Paesi per le derrate alimentari a base di carne bovina è in vigore un divieto di decornazione senza anestesia nella Confederazione svizzera, nel Principato del Liechtenstein, nel Regno dei Paesi Bassi, in Inghilterra, nel Galles, in Irlanda del Nord e nella Repubblica d’Austria. La castrazione di bovini senza anestesia è legal- mente vietata nella Confederazione svizzera, nel Principato del Liechtenstein, nel Re- gno di Spagna, nel Regno del Belgio e nella Repubblica d’Austria.
Allegato 2
Nell’elenco dei Paesi per la carne suina, solo la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein vietano l’accorciamento della coda senza anestesia. La Confedera- zione svizzera, il Principato del Liechtenstein, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d’Austria vietano inoltre la resezione dei denti e la castrazione dei suini senza anestesia.