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Consultazione 2026/22: Revisione dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal): scambio di dati tra Cantoni e assicuratori; assicurati irreperibili · 3 pagine

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Ordinanza sull’assicurazione malattie «%ASFF_YYYY_ID»

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Art. 10b

Ex art. 10a

Art. 10b, titolo

Sospensione dell’obbligo d’assicurazione degli assicurati assoggettati

all’assicurazione militare

Art. 10c Sospensione dell’obbligo d’assicurazione degli assicurati irreperibili

1Se l’assicuratore non riesce a contattare un assicurato per tre mesi a partire dalla notifica infruttuosa della diffida ai sensi dell’articolo 105b capoverso 1, ne informa l’autorità cantonale di cui all’articolo 6 capoverso 2 LAMal. Questa autorità sospende l’obbligo d’assicurazione dell’assicurato.

2Se l’obbligo d’assicurazione è sospeso, il premio non è più dovuto. L’articolo 18 capoversi 2 e 3 dell’ordinanza del 19 ottobre 20162 sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie (OCoR) non è più applicabile.

3In caso di contatto con l’assicurato durante la sospensione dell’obbligo d’assicurazione, l’assicuratore ne informa l’autorità cantonale di cui all’articolo 6 capoverso 2 LAMal. Questa toglie la sospensione; da quel momento, l’obbligo d’assicurazione è riattivato retroattivamente a partire dal giorno della sospensione, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3 LAMal.

4Se l’obbligo d’assicurazione è sospeso per 18 mesi, l’autorità cantonale di cui all’articolo 6 capoverso 2 LAMal ne informa l’assicuratore. A partire da quel momento, l’assicuratore esclude la persona interessata dall’effettivo degli assicurati.

5Se la persona interessata prende contatto con il suo precedente assicuratore, l’obbligo d’assicurazione è riattivato a partire dalla data della presa di contatto, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3 LAMal.

6Lo scambio di dati tra Cantoni e assicuratori si basa sull’articolo 10a.

Art. 28 cpv. 1 lett. a n. 3 e lett. b n. 4

1Per adempiere i compiti di cui all’articolo 21 capoverso 2 lettere a–e LAMal, gli assicuratori comunicano regolarmente all’UFSP i seguenti dati di ogni assicurato:

a. dati sociodemografici:

3. il gruppo di rischio secondo l’articolo 11 OCoR3 e la ripartizione dell’assicurato in un gruppo di costo farmaceutico secondo l’articolo 12 OCoR;

2 RS 832.112.1

3 RS 832.121