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Consultazione 2026/31: Approvazione del Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale: avvio della procedura di consultazione · 2 pagine
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Decreto federale «%ASFF_YYYY_ID»
In particolare in caso di dubbio, le notifiche ai sensi dell’articolo 3 para- grafo 2 possono essere trasmesse all’Ufficio federale di giustizia a Berna.
La Svizzera chiede che le notifiche ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 2 tra- smesse alle sue autorità e i loro allegati siano corredati di una traduzione in lingua tedesca, francese, italiana o inglese, qualora non redatti in una di que- ste lingue.
b. Dichiarazione in merito all’articolo 7 paragrafo 5:
La Svizzera esige che i dati personali da essa trasmessi a un’altra Parte allo scopo di cui all’articolo 7 paragrafo 1 lettere a e b, possono essere utilizzati senza il consenso della persona interessata soltanto con l’accordo dell’Uffi- cio federale di giustizia, ai fini di una procedura per la quale la Svizzera avrebbe potuto, secondo la Convenzione o il Protocollo, rifiutare o limitare la trasmissione o l’utilizzazione dei dati personali.
Art. 2
Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).