Progetto posto in consultazione - ORAT
Consultazione 2026/39: Miglioramento della sicurezza della rete e protezione dalle minacce informatiche (revisione parziale delle ordinanze nel settore delle telecomunicazioni) · 3 pagine
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Ordinanza concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
decreta:
I
L’ordinanza del 6 ottobre 19971 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:
Art. 23 cpv. 2 lett. a e b
2Deve controllare che coloro ai quali vengono attribuiti:
a. rispettino le condizioni che egli stesso deve adempiere;
b. non attribuiscano numeri ad altri fornitori;
Art. 47 cpv. 2, 4 e 5
2Esso può attribuire un MNC a un gestore di una rete radio privata GSM-R o di una rete radio privata FRMCS se tale gestore non fornisce servizi di telecomunicazione.
4I fornitori di servizi di telecomunicazione e i gestori di una rete di telecomunicazione di cui ai capoversi 1 e 1bisadottano le misure tecniche, organizzative e operative ne- cessarie contro l’uso abusivo di MNC. Si conformano alle norme, raccomandazioni e pratiche internazionali riconosciute in materia.
5L’UFCOM emana le relative prescrizioni tecniche e amministrative.
Art. 47g Global titles
1I fornitori di servizi di telecomunicazione cui sono stati attribuiti elementi d’indi- rizzo del piano di numerazione E.164 possono creare dei global titles derivati da tali elementi, a condizione che li utilizzino nelle reti di segnalazione e d’interconnessione.
1 RS 784.104
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