Progetto posto in consultazione - ORAT

Consultazione 2026/39: Miglioramento della sicurezza della rete e protezione dalle minacce informatiche (revisione parziale delle ordinanze nel settore delle telecomunicazioni) · 3 pagine

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Ordinanza concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

decreta:

I

L’ordinanza del 6 ottobre 19971 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:

Art. 23 cpv. 2 lett. a e b

2Deve controllare che coloro ai quali vengono attribuiti:

a. rispettino le condizioni che egli stesso deve adempiere;

b. non attribuiscano numeri ad altri fornitori;

Art. 47 cpv. 2, 4 e 5

2Esso può attribuire un MNC a un gestore di una rete radio privata GSM-R o di una rete radio privata FRMCS se tale gestore non fornisce servizi di telecomunicazione.

4I fornitori di servizi di telecomunicazione e i gestori di una rete di telecomunicazione di cui ai capoversi 1 e 1bisadottano le misure tecniche, organizzative e operative ne- cessarie contro l’uso abusivo di MNC. Si conformano alle norme, raccomandazioni e pratiche internazionali riconosciute in materia.

5L’UFCOM emana le relative prescrizioni tecniche e amministrative.

Art. 47g Global titles

1I fornitori di servizi di telecomunicazione cui sono stati attribuiti elementi d’indi- rizzo del piano di numerazione E.164 possono creare dei global titles derivati da tali elementi, a condizione che li utilizzino nelle reti di segnalazione e d’interconnessione.

1 RS 784.104

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