Progetto posto in consultazione - OIT
Consultazione 2026/39: Miglioramento della sicurezza della rete e protezione dalle minacce informatiche (revisione parziale delle ordinanze nel settore delle telecomunicazioni) · 3 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
2Un impianto di rete critico può essere immesso sul mercato o esercitato unicamente se soddisfa specifici requisiti di sicurezza.
3L’UFCOM può stilare la lista di tali impianti e definire i requisiti specifici, tenendo conto delle norme e prassi internazionali riconosciute.
Art. 28c Valutazione della conformità e documentazione tecnica
1Il fabbricante deve dimostrare che gli impianti di rete critici sono conformi ai requi- siti specifici in materia di sicurezza attraverso la procedura di cui all’articolo 13 ca- poverso 1 lettera b o una procedura estera ritenuta equivalente.
2In deroga alla disposizione prevista all’articolo 14 capoverso 3, l’analisi e la valuta- zione dei rischi per la sicurezza devono essere basate su metodologie descritte e rico- nosciute a livello internazionale.
3La persona responsabile dell’immissione sul mercato deve consegnare una copia della documentazione tecnica al gestore della rete di telecomunicazione in cui l’im- pianto critico è integrato.
Art. 44b Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...
Per gli impianti di rete critici disponibili sul mercato al momento dell’entrata in vigore delle modifiche alla presente ordinanza, gli obblighi previsti agli articoli 28b capo- verso 2 e 28c entrano in vigore alla scadenza di un termine di due anni.
II
La presente ordinanza entra in vigore il … .
… In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi