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Consultazione 2026/39: Miglioramento della sicurezza della rete e protezione dalle minacce informatiche (revisione parziale delle ordinanze nel settore delle telecomunicazioni) · 4 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

a. i concessionari di radiocomunicazione mobile;

b. i full MVNO.

Art. 96e cpv. 1

1I concessionari di radiocomunicazione mobile e i full MVNO sviluppano, attuano e verificano continuamente un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni basandosi su un’analisi dei rischi e sugli obiettivi di sicurezza che ne conseguono.

Art. 96f Esercizio degli impianti di telecomunicazione critici

1I concessionari di radiocomunicazione mobile e i full MNVO devono assicurarsi che gli impianti di telecomunicazione da loro esercitati e che sono critici dal profilo della sicurezza corrispondano all’attuale stato della tecnica. L’UFCOM può determinare gli impianti interessati.

2Esercitano esclusivamente in Svizzera i loro centri operativi di rete (Network Ope- rations Center [NOC]), i loro centri di gestione della sicurezza (Security Operations Center [SOC]) e gli impianti di telecomunicazione essenziali per l’esercizio, il con- trollo e la gestione delle loro reti.

3Per garantire la continuità dell’esercizio, possono disporre all’estero di sistemi che garantiscono la ridondanza per i centri e gli impianti di cui al capoverso 2 e che sono previsti esclusivamente per la modalità d’emergenza, a condizione che:

a. i sistemi e gli impianti siano esercitati in Stati la cui legislazione garantisce un livello di protezione dei dati adeguato;

b. tutti i collegamenti con gli impianti di telecomunicazione in Svizzera siano codificati e protocollati;

c. il controllo e la gestione dei sistemi ridondanti e delle chiavi crittografiche che vi sono associate avvengano dalla Svizzera; e

d. il servizio telefonico pubblico e il servizio di accesso a Internet continuino a essere garantiti in Svizzera anche in caso di interruzione dei collegamenti verso impianti ridondanti all’estero.

4La modalità d’emergenza di cui al capoverso 3 è limitata nel tempo. L’UFCOM ne stabilisce la durata massima e le condizioni di proroga.

5I concessionari di radiocomunicazione mobile e i full MVNO che ricorrono a un sistema ridondante di cui al capoverso 3 devono informarne l’UFCOM al più tardi 48 ore dopo l’inizio della modalità di emergenza.

6I sistemi ridondanti ai sensi del capoverso 3 e che sono situati all’estero possono essere esercitati soltanto con chiavi crittografiche e certificati derivati o temporanei. La generazione, l’attivazione e la disattivazione di tali chiavi avviene esclusivamente tramite moduli di sicurezza hardware gestiti in Svizzera e certificati secondo norme riconosciute.

7Qualsiasi accesso a materiale crittografico deve essere protocollato. I protocolli de- vono essere conservati per almeno tre anni e, su richiesta, presentati all’UFCOM.