Progetto posto in consultazione - OST
Consultazione 2026/39: Miglioramento della sicurezza della rete e protezione dalle minacce informatiche (revisione parziale delle ordinanze nel settore delle telecomunicazioni) · 4 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 96fbisMisure di sicurezza
1I concessionari di radiocomunicazione mobile e i full MVNO devono adottare le misure tecniche, organizzative e operative necessarie per garantire la sicurezza delle infrastrutture di telecomunicazione e prevenire le minacce informatiche.
2Devono accertarsi di mettere in servizio infrastrutture hardware e software nelle loro reti che non siano compromesse. Installano e applicano tutte le opzioni di sicurezza standardizzate.
3Devono effettuare in tempo reale una vigilanza permanente e sistematica al fine di individuare vulnerabilità, anomalie e intrusioni nelle loro reti.
4Devono condividere informazioni in materia di vulnerabilità, anomalie e intrusioni individuate e accordarsi sulle migliori pratiche attuali. In caso di attacco informatico, devono informarsi a vicenda sullo stato delle loro reti. Devono collaborare per ridurre le conseguenze ed eliminare la minaccia.
5Devono utilizzare un sistema di reindirizzamento dei messaggi SMS imponendone in ogni caso il transito dalla Svizzera.
6Devono filtrare i messaggi di segnalazione utilizzando strumenti di filtraggio e ba- sandosi su metodologie conformi alle raccomandazioni e norme riconosciute a livello internazionale. L’UFCOM può precisare le raccomandazioni e norme riconosciute.
Art. 96g cpv. 2
2Se esiste un sospetto fondato di violazione del diritto e risulta necessario per accer- tare i fatti, l’UFCOM può esigere che i concessionari di radiocomunicazione mobile e i full MVNO si sottopongano a proprie spese a un audit ad opera di un organismo qualificato o facciano verificare da quest’ultimo i loro impianti di telecomunicazione.
Art. 108e Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...
1I concessionari di radiocomunicazione mobile e i full MVNO devono rispettare i requisiti previsti all’articolo 96f capoversi 2 e 3 al più tardi 24 mesi dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.
II
La presente ordinanza entra in vigore il ....
… In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi