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Consultazione 2026/46: Modifica dell’ordinanza sul registro fondiario (documenti giustificativi per successioni e trust) · 2 pagine
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Ordinanza sul registro fondiario (attestazione del titolo giuridico nelle questioni successorie e relative ai trust) AS…
Art. 65 cpv. 1 lett a e cpv. 3
1 Se la proprietà è stata acquistata prima dell’iscrizione nel registro fondiario (art. 656 cpv. 2 CC), l’attestazione del titolo giuridico per l’acquisto della proprietà è fornita mediante i seguenti documenti giustificativi:
a. in caso di successione: il certificato attestante che le persone e i trust acquirenti mediante i loro trustee sono riconosciuti come soli eredi del defunto;
3 Gli esecutori testamentari e gli amministratori della successione secondo il diritto successorio estero non sono considerati come persone acquirenti ai sensi del capoverso 1 lettera a. Vanno trattati come rappresentanti ai sensi dell’articolo 962a numero 2 CC, a prescindere da un eventuale statuto di proprietari secondo il pertinente diritto estero.
Art. 67 cpv. 1 lett. a n. 2-4, lett. b e c e cpv. 2
1 Se il trapasso della proprietà è in relazione a un trust, l’attestazione del titolo giuridico nei casi non coperti dagli articoli 64 e 65 è fornita mediante i seguenti documenti giustificativi:
a. un contratto concluso per atto pubblico:
2. abrogato
3. in caso di trasferimento di un fondo di proprietà esclusiva di un trustee a un trustee subentrante,
4. in caso di ulteriore trasferimento di un fondo dagli eredi del trustee deceduto al trustee subentrante,
b. abrogato
c. abrogato
2Abrogato
II
La presente ordinanza entra in vigore il ....