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Consultazione 2026/5: Modifica della legge sull’IVA (LIVA) e della legge sulle tasse di bollo (LTB) (Rafforzare la competitività dell’economia svizzera) · 3 pagine
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Legge «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 11
La tassa è esigibile:
a. sulle quote in società cooperative e sui buoni di partecipazione di banche cooperative: 30 giorni dopo la chiusura dell’esercizio;
b. in tutti gli altri casi: 30 giorni dopo la fine del trimestre civile nel corso del quale è sorto il credito fiscale (art. 7).
Art. 12
Abrogato
Art. 46 cpv. 1 lett. b
1Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, compromette la riscossione legale delle tasse di bollo in quanto:
b. fornisce dati falsi o tace fatti rilevanti in una notifica, in una distinta o in un rendiconto, in un’istanza di esenzione, di rimborso, di proroga della riscossione di tasse, o presenta a tale occasione documenti inesatti su fatti rilevanti;
Da inserire dopo l’art. 53
IIIa. Disposizione transitoria della modifica del …
Art. 53a
Ai crediti fiscali sorti prima dell’entrata in vigore della presente modifica del ... si applica il diritto anteriore.
II
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
…