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Consultazione 2026/53: Modifica dell’Ordinanza n. 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2) · 2 pagine
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Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie
(Ordinanza 2 sull’asilo, OAsi 2)
del …
Il Consiglio federale svizzero,
ordina:
I
L’ordinanza 2 dell’11 agosto 19991 sull’asilo è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 1 e 3 lett. d
1Nel caso di rifugiati, di apolidi e di persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, la determinazione, la concessione e la limitazione delle prestazioni assistenziali sono rette dal diritto cantonale. Ai rifugiati e agli apolidi dev’essere assicurata la parità di trattamento con le persone residenti in Svizzera.
3Fatti salvi gli articoli 82 capoverso 4 e 83a LAsi, la determinazione e la concessione delle prestazioni di soccorso d’emergenza per le seguenti persone sono rette dal diritto cantonale:
d. persone la cui protezione provvisoria è stata revocata con una decisione passata
in giudicato o abrogata secondo l’articolo 76 LAsi e alle quali è stato fissato un termine di partenza;
Art. 20 cpv. 1 lett. e
1La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali durante la procedura d’asilo, la procedura per la concessione della protezione provvisoria, l’ammissione provvisoria e la concessione della protezione provvisoria. Sono escluse le persone oggetto di una procedura di cui all’articolo 111c LAsi. La Confederazione versa tali somme forfettarie a contare dall’inizio del mese seguente l’attribuzione al Cantone fino alla fine del mese in cui:
e. la protezione provvisoria ha termine o è revocata o soppressa con decisione pas-
sata in giudicato o una decisione di allontanamento, presa dopo la soppressione della protezione provvisoria, è passata in giudicato, ma al più tardi fino al mo-
1 RS 142.312
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