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Consultazione 2026/53: Modifica dell’Ordinanza n. 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2) · 2 pagine
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Asylverordnung 2 «%ASFF_YYYY_ID»
mento in cui va rilasciato un permesso di dimora giusta l’articolo 74 capoverso 2 LAsi;
Art. 28 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 lett. d
1La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria unica per ogni persona:
d. la cui ammissione provvisoria è stata soppressa o la cui protezione provvisoria è
stata revocata o abrogata secondo l’articolo 76 capoverso 1 LAsi.
2La somma forfettaria di cui al capoverso 1 è versata per la persona in questione se:
d. la sua protezione provvisoria è stata revocata con decisione passata in giudicato o
abrogata secondo l’articolo 76 capoverso 1 LAsi, la relativa decisione di allontanamento è passata in giudicato ed è stato fissato un termine di partenza.
Art. 29 cpv. 3bise 4
3bisLa somma forfettaria per il soccorso d’emergenza per persone la cui protezione
provvisoria è stata abrogata secondo l’articolo 76 capoverso 1 LAsi ammonta a 1300 franchi.
4La SEM, alla fine di ogni anno, adegua le somme forfettarie per il soccorso d’emergenza all’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’anno civile seguente; la somma forfettaria di cui al capoverso 3bisnon è adeguata.
Art. 30a cpv. 1
1La SEM adegua le somme forfettarie di base di cui all’articolo 29 capoversi 1-3 in virtù dei risultati annuali del monitoraggio del blocco dell’aiuto sociale di cui all’articolo 30, se il prodotto della quota di percezione media per la durata di percezione media dei sei anni precedenti diverge almeno del 10 per cento dalla somma forfettaria di base vigente e se sono soddisfatti i presupposti di cui al capoverso 2 o 3.
II
La presente ordinanza entra in vigore il ... .