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Consultazione 2026/7: Modifica del Codice delle obbligazioni (Consulenti di voto) · 2 pagine

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Codice delle obbligazioni (Consulenti di voto)

Modifica del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del ...1,

decreta:

I

La legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)2 è modificata come segue:

Art. 650 cpv. 2 n. 1

2La deliberazione dell’assemblea generale deve risultare da un atto pubblico e indicare:

1. l’ammontare nominale o, se del caso, l’ammontare nominale massimo dell’aumento e l’ammontare dei conferimenti da effettuare;

Art. 652f cpv. 2

2L’attestazione di verifica non è necessaria se i conferimenti relativi al nuovo capitale azionario sono effettuati in denaro e i diritti d’opzione non sono limitati o soppressi.

Art. 700 Rubrica e cpv. 2 n. 6

4. Contenuto2

della convoca- Nella convocazione sono indicati:

zione

a. In generale 6. se del caso, le informazioni di cui all’articolo 700a riguardanti i consulenti di voto.

Art. 700a

b. Consulenti di

voto

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