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Consultazione 2026/7: Modifica del Codice delle obbligazioni (Consulenti di voto) · 2 pagine
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Codice delle obbligazioni (Consulenti di voto)
Modifica del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...1,
decreta:
I
La legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)2 è modificata come segue:
Art. 650 cpv. 2 n. 1
2La deliberazione dell’assemblea generale deve risultare da un atto pubblico e indicare:
1. l’ammontare nominale o, se del caso, l’ammontare nominale massimo dell’aumento e l’ammontare dei conferimenti da effettuare;
Art. 652f cpv. 2
2L’attestazione di verifica non è necessaria se i conferimenti relativi al nuovo capitale azionario sono effettuati in denaro e i diritti d’opzione non sono limitati o soppressi.
Art. 700 Rubrica e cpv. 2 n. 6
4. Contenuto2
della convoca- Nella convocazione sono indicati:
zione
a. In generale 6. se del caso, le informazioni di cui all’articolo 700a riguardanti i consulenti di voto.
Art. 700a
b. Consulenti di
voto
RS ..........
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