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Consultazione 2026/7: Modifica del Codice delle obbligazioni (Consulenti di voto) · 2 pagine

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Codice delle obbligazioni «%ASFF_YYYY_ID»

1Se, durante l’esercizio annuale in corso o quello precedente, la società o una società dello stesso gruppo ha fruito dei servizi di consulenza di voto di un’impresa, il consiglio d’amministrazione indica nella convocazione:

a. la ditta e la sede dell’impresa;

b. la descrizione dei servizi prestati alla società.

2Se la società o una società dello stesso gruppo ha fruito dei servizi di una tale impresa dopo la convocazione dell’assemblea generale, il consiglio d’amministrazione comunica le informazioni di cui al capoverso 1 in occasione dell’assemblea generale.

3Sono prestati servizi di consulenza di voto se un’impresa analizza dati societari e compie eventuali ricerche in proposito a titolo professionale, al fine di informare e consigliare gli azionisti in vista delle loro decisioni in occasione delle assemblee generali e fornire loro raccomandazioni di voto.

4Il consiglio d’amministrazione può rinunciare a comunicare le informazioni di cui al capoverso 1 se l’impresa conferma di non aver fornito alcuna raccomandazione di voto riguardo agli oggetti all’ordine del giorno dell’assemblea generale.

II La legge del 3 ottobre 20033 sulla fusione è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 2

2L’organo superiore di direzione o di amministrazione deve presentare all’ufficio del registro di commercio un’attestazione in cui un perito revisore abilitato accerti l’adempimento delle condizioni di cui al capoverso 1 o 1bis.

III

1La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

3 RS 221.301