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Vernehmlassung 1999/5: Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Spitalfinanzierung) · 113 Seiten
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31 Cantoni possono utilizzare i dati statistiei raeeolti per la pianifieazione ospedaliera di eui all'artieolo 39 eapoverso 1 lettera d eome pure per la pianifieazione degli istituti di eure semiospedaliere di eui all'artieolo 39 eapoverso 4 lettera a. La Confederazione e i Cantoni possono utilizzare questi dati anehe per altri seopi, per quanto neeessario al conseguimento degli obiettivi della presente legge.
Art 25 cpv. 2 Jett. e ed f
2Queste prestazioni eomprendono:
e. la degenza in un ospedale;
f. la degenza in un istituto di eure semiospedaliere;
Art 35 cpv. 2 Jett. i
2sono fornitori di prestazioni:
i. gli istituti di eure semi.ospedaliere;
Art 39 cpv. 1 Jett. d ed e come pure cpv. 2, 3, 4 (nuovo)
1 Gli stabilimenti e i rispettivi reparti adibiti alla eura ospedaliera di malattie acute o all'attuazione osp,edaliera di provvedimenti mediei di riabilitazione (ospedali) sono autorizzati se:
d. corrispondono alla pianifieazione intesa a eoprire il fabbisogno ospedaliero,
approntata da uno o piu Cantoni;
e. figurano nell'eleneo degli ospedali eompilato dal Cantone seeondo le eorri-
spettive eategorie.
2La pianifieazione di eui al eapoverso 1 lettera d deve riferirsi alla copertura del fabbisogno di tutte le persone tenute ad assieurarsi ai sensi della presente legge (art. 3) e considerare i flussi di pazienti tra i Cantoni. Essa deve ineludere gli enti privati in misura adeguata.