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Vernehmlassung 1999/5: Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Spitalfinanzierung) · 113 Seiten
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2A contare dall'entrata in vigore della presente modifica, la parte degli assicuratori alle rimunerazioni di cui all'articolo 49 capoverso 2 viene aumentata di un punto per cento all'inizio di ogni anno civile, cosicche il quinto anno civile sia raggiunta la meta di queste rimunerazioni.
III
1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.
2Entra in vigore il 1° gennaio 2001.