Vorlage

Vernehmlassung 1999/5: Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Spitalfinanzierung) · 113 Seiten

Fedlex · Vorlage · Seite 80Fedlex · Vorlage

3Jn easo di eura ospedaliera o semiospedaliera effettuata per motivi di ordine medieo in un ospedale o in un istituto di eure semiospedaliere situato fuori dal Cantone di domieilio, quest'ultimo assume la parte dovuta giusta l'artieolo 49. In tal easo, il diritto di regresso di cui all'articolo 79 si applica per analogia al Cantone di domicilio. II Consiglio federale diseiplina i partieolari.

Art. 49 titolo mediano, cpv. 1, 1bis (nuovo), 2, 3, 4, 5 e 6

Convenzioni tariffali con gli ospedali e gli istituti di eure semiospedaliere

1 Per la rimunerazione della eura ospedaliera, eompresa la degenza ospedaliera (art. 39 epv. 1), e della eura semiospedaliera, compresa la degenza in un istituto di eure semiospedaliere (art. 39 epv. 4 lett. a)), le parti alla convenzione eoneordano importi forfettari. Gli importi forfettari sono stabiliti in funzione delle prestazioni e si basano su strutture uniformi a livello nazionale. Queste strutture possono essere suddivise in eategorie. Le stesse sono eoneordate dalle parti alla eonvenzione tariffale. Se le parti alla convenzione non pervengono ad un aceordo, le strutture uniformi sono stabilite dal Consiglio federale.

1 bisLe parti alla convenzione possono eonvenire ehe prestazioni speeiali non siano eomprese nell'importo forfettario, bens1 fatturate separatamente.

2Le rimunerazioni di eui ai eapoversi 1 e 1 bis sono per meta a earieo

dell'assieuratore e per meta a carieo del Cantone di domieilio dell'assieurato. 1 Cantoni possono deeidere di assumere una parte maggiore. Le rimunerazioni non possono eomprendere le spese di formazione e di ricerea.

Variante:

2Le rimunerazioni di eui ai capoversi 1 e 1 bis sono assunte dall'assieuratore e dal Cantone di domieilio dell'assieurato seeondo una ehiave di riparto eoneordata tra loro prospettivamente. L'assieuratore assume al massimo la meta delle rimunerazioni.