Ergebnisbericht

Vernehmlassung 2001/15: Revision des Obligationenrechts (Bezahlter Mutterschaftsurlaub) · 121 Seiten

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3. Eine Alternative zu einer reinen Versicherungslösung, die wir bevorzugen, wäre allenfalls das Modell der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates, welches eine gemischte Finanzierung vorsieht (8 Wochen Arbeitgeber, 6 Wochen Erwerbsersatz). Die entsprechende Motion wurde von beiden Räten überwiesen. Auch diese Lösung, welche einen Mittelweg darstellt, ziehen wir dem bundesrätlichen Vorschlag vor.

TI: II Consiglio di Stato del Cantone Ticino, dopo aver analizzato I'avamprogetto e il rapporto esplicativo, ritiene di non poter condividere la proposta di revisione e ciò per i motivi che esporrà qui di seguito.

1. Se è innegabile che la proposta legislativa porta ad un miglioramento effettivo della condizione di una parte delle lavoratrici, tuttavia essa non soddisfa, in quanto vi sono ancora troppe problematiche lasciate irrisolte.

2. La creazione di un congedo maternità attraverso la modifica degli artt. 324a e b nonché 329b e f CO avrebbe innanzi tutto come conseguenza che le innovazioni verrebbero applicate unicamente ai rapporti di lavoro retti dal codice delle obbligazioni: ciò creerebbe delle disparità fra le lavoratrici. E' opinione di questo Governo cantonale che si debba trovare una soluzione che soddisfi le esigenze e i diritti di tutte le donne attive professionalmente, salariate e indipendenti, come pure di quelle disoccupate, le cui condizioni attualmente sono inaccettabili.

3. La prima variante proposta - graduazione della durata del diritto al salario in funzione al numero degli anni di servizio della lavoratrice - non può essere accettata poiché crea una situazione di disparità fra lavoratrici medesime oltre ad urtare contro il principio della mobilità in ambito lavorativo.

La seconda variante - congedo maternità pagato di 12 settimane indistintamente - è altrettanto lacunosa, in quanto non risolve comunque alcuni aspetti determinanti.

Le modifiche proposte, infatti, si basano sul principio che i costi del congedo maternità vengono assunti unicamente dal datore di lavoro. Accettare una simile soluzione potrebbe portare, di fatto, alla discriminazione di una parte delle lavoratrici, segnatamente quelle in età di procreare, sia nei confronti delle altre lavoratrici che nei confronti dei lavoratori.

II Consiglio di Stato ritiene che i costi del congedo maternità debbano essere assunti da tutta la popolazione attiva e ripartiti equamente fra i differenti settori economici, in modo da non penalizzare quei rami d'attività in cui il lavoro femminile è maggiormente presente e da abbattere possibili ostacoli nell'assunzione di donne.

4. II Governo ticinese si chiede come mai il Consiglio federale non voglia tener conto della mozione 7 aprile 2000 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale - che chiede un finanziamento misto del congedo maternità - mozione che è stata accettata dalle due Camere e che pertanto ha assunto carattere imperativo.

5. Si fa presente, infine, che il 20 giugno 2001 Pierre Triponez ha presentato un'iniziativa parlamentare tendente alla revisione della legge federale sulle indennità per perdita di guadagno (LIPG) e meglio volta ad estendere il campo di applicazione anche alle donne che in gravidanza sono assicurate in qualità di impiegate o di indipendenti e ad accordare un'indennità per per-